venerdì 24 maggio 2024

CHIESA - SULLA DIFFUSIONE DI TESTI DI PRESUNTE RIVELAZIONI PRIVATE.

    • POST DEL 1/1/2017 AL 24/05/2024
    • Dal 1987, la Madonna appare ad Anguera (Brasile) al veggente Pedro Régis, dettandogli messaggi per tutta l'umanità. 
    • I messaggi vengono trasmessi 3 volte a settimana: ogni martedì e sabato, più un altro giorno variabile.

    ULTIMO MESSAGGIO IN ITALIANO DAL SITO WEB UFFICIALE BRASILIANO 
    http://www.apelosurgentes.com.br/it-it/

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    e Twitter: https://twitter.com/angueramessaggi è un interpretazione personale e non corrisponde necessariamente al vero significato dei messaggi, degli avvertimenti della Madonna al mondo  e delle profezie  annunciate da Nostra Signora ad Anguera.
    Si consiglia di visitare il sito web ufficiale brasiliano del veggente Pedro Regis:
    http://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/      e la pagina dedicata al commento delle profezie:  http://www.apelosurgentes.com.br/pt-br/cms/list/not%C3%ADcias  
    (Gestore sito web: ANSA - Associacao Nossa Senhora de Anguera).
  • 176 – 3 giugno 1989

    Cari figli, l’umanità ha bisogno di accettare e vivere i miei messaggi che ho inviato al mondo tramite i miei ELETTI, sparsi in diverse regioni del mondo. Oh, figli, pentitevi, chiedete perdono, amate il vostro prossimo, riparate e, soprattutto, ritornate a Dio, che vi attende a braccia aperte. Il mio Cuore è molto offeso dai figli che non accettano i miei messaggi d’amore. Innanzitutto, i miei amati figli chiudono le porte della chiesa. Molti dei miei figli sacerdoti negano l’autenticità delle mie varie manifestazioni in molti luoghi della terra. Nessuno dovrebbe dare giudizi affrettati riguardo la verità delle mie apparizioni. Come ho già detto, deve esserci cautela, ma il modo in cui molti lo fanno non è più cautela, quanto piuttosto interferenza del mio avversario. VENGO IN QUESTO MONDO NON PER ESSERE INTERROGATA, MA PER ESSERE ASCOLTATA. Vengo in questo luogo per chiedervi di ritornare a Dio, poiché solo in questo modo potete essere salvati. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
  • SULLA DIFFUSIONE DI TESTI DI PRESUNTE RIVELAZIONI PRIVATE.
  • Apparizioni di Anguera: pronunciamento del Vescovo Dom Zanoni

  • La Lettera pastorale

     

     

    ARCIDIOCESI DI FEIRA DE SANTANA

     

    LETTERA PASTORALE AI FEDELI CATTOLICI SULLE PRESUNTE APPARIZIONI DELLA MADONNA AD ANGUERA-BA/BR.

     

    Signore e Signori,

    Grazia e Pace in Cristo Nostro Signore Risorto!

     

    «La devozione alla Vergine Maria ha origine, si riflette e trova piena espressione nel culto di Cristo e, per mezzo di Lui, nello Spirito Santo, conduce al Padre, divenendo così elemento qualificante dell’autentica pietà della Chiesa» (Marialis Cultus, Introduzione).

     

    Cari fedeli, di fronte ai fenomeni delle apparizioni mariane, dobbiamo assumere una posizione che superi l’estremismo di un apprezzamento esagerato dei messaggi dei “veggenti” come se fosse il migliore e l’unico modo per attualizzare la Rivelazione divina, perdendo l’attenzione sulla centralità di Cristo e, da un lato, evitare un altro estremo, che è quello di comprendere questi fenomeni solo a partire dalla prospettiva delle scienze umane.

    Le “visioni” o “apparizioni” sono considerate dalla Chiesa cattolica “rivelazioni private” o “particolari”, subordinate alla Rivelazione biblica di Dio, in Gesù Cristo. Rivelazione detta anche cristiana, storica e pubblica, e che ha raggiunto la sua pienezza nella Persona del Verbo di Dio incarnato, Gesù Cristo, che è condensata nelle Sacre Scritture e nella Sacra Tradizione Apostolica. Questa Rivelazione pubblica si è già conclusa con la morte dell’ultimo apostolo di Cristo, San Giovanni Evangelista. Ma, dal punto di vista dell’interpretazione e della sua trasmissione, la comprensione della Rivelazione storica di Dio all’umanità, che è stata donata pienamente in Gesù Cristo, va progredendo, poiché è lo Spirito Santo che ci conduce alla piena verità fino alla fine dei tempi.

    Dopo un lungo processo di discernimento, la Chiesa può riconoscere e approvare il contenuto dei messaggi, frutto del fenomeno delle visioni/apparizioni, secondo l’esperienza mistica di alcuni veggenti. E, in questo senso, in cosa consistono questo riconoscimento e questa approvazione? Consiste nel: a) non affermare che Maria di Nazareth, la Madre di Gesù, è apparsa in un luogo determinato, né obbligare i fedeli a seguire i messaggi dei “veggenti”, trattandosi di una “rivelazione privata”; b) proclamare che il fenomeno è “degno della fede umana”; c) la Beata Vergine Maria può essere venerata con un titolo certo. Ad esempio: Regina della Pace; d) autorizzare la costruzione di un santuario in onore della Madonna sul luogo; e) permettere che questa devozione si diffonda nel mondo. (Cfr Sussidi dottrinali, n. 01, Apparizioni e rivelazioni private della CNBB).

    Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone in diverse parti del mondo che affermano di essere “veggenti” della Madonna, così come di altri Santi della tradizione cattolica. Di conseguenza, il fenomeno delle “apparizioni” e delle “rivelazioni private”, legate principalmente alla Beata Vergine Maria, si sono moltiplicati in modo significativo in Brasile e altrove. In questo modo, molte persone, in una sincera ricerca di Dio, hanno seguito questi “veggenti” come se fossero l’unico riferimento della fede cattolica e, addirittura, le uniche autorità, per quanto riguarda la dottrina cattolica e come se fossero un testimone qualificato dalla tradizione di fede propria della Chiesa. In questo senso, molti li seguono senza il necessario discernimento, come la formazione teologico-dottrinale, l’accurata catechesi, il senso critico e la prudente attenzione ecclesiastica. È così, in questo contesto, che cresce il fenomeno delle note “apparizioni” della Madonna, nel Comune di Anguera, dell’Arcidiocesi di Feira de Santana/BA.

    L’Arcidiocesi ha monitorato con cautela il fenomeno delle “apparizioni” ad Anguera, soprattutto attraverso una Commissione teologico-pastorale costituita dall’Arcivescovo Metropolita, con lo scopo di osservare e discernere su questo fenomeno, da un punto di vista teologico-dottrinale, ecclesiologico-pastorale e psichico-spirituale. Analizzandola, cioè, alla luce dell’intera Tradizione della Chiesa, nella sua espressione biblica, patristica, liturgica e teologica. Tradizione che viene trasmessa, insegnata e attualizzata, ininterrottamente, dal suo Magistero vivente.

    La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle norme per procedere al discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, del 1978, numero 3, indica criteri di discernimento sui fenomeni di apparizioni e rivelazioni particolari, che ricadono sotto la competente autorità ecclesiastica del Vescovo locale.

    Cari fedeli cattolici, per questi motivi ci rivolgiamo a voi con il desiderio di guidarvi, affinché non siate, come insegna Paolo, apostolo di Cristo, «trasportati da ogni vento di dottrina, ingannati da questi presunti veggenti e da loro, con astuzia, indotti nell’errore; non siete più bambini, che vi lasciate portare di qua e di là come giocattoli, abbandonati al vento delle onde» (cfr Ef 4,14). È con questa sensibilità pastorale e responsabilità ecclesiale che desideriamo offrirvi elementi e criteri di discernimento per tali fenomeni.

    Secondo il discernimento del Magistero della Chiesa Cattolica, riguardo a questi fenomeni, elemento essenziale per la loro possibile approvazione, in vista del bene pastorale e spirituale del popolo di Dio, è che siano in comunione con tutta la Tradizione della Fede cattolica (cfr Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni – Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità, il carattere di presunte apparizioni o rivelazioni, Parte I).

    Come accogliere e comprendere questi messaggi? La cosa più importante è seguire Gesù Cristo, nostro unico Signore e Salvatore, ascoltare le sue chiamate, discernere la sua volontà attraverso la fede, la speranza, la carità e la solidarietà. Dio ci parla in tanti modi: ci parla nella lettura orante della Sacra Scrittura, nei circoli biblici, nel richiamo ad una realtà sociale o ecologica, nei ritiri spirituali, nella preghiera personale, nelle celebrazioni liturgiche, negli incontri ecclesiali, nella pratica della carità, della solidarietà umana e, anche, attraverso manifestazioni straordinarie, come visioni, apparizioni, locuzioni interiori ed esteriori, intuizioni e sogni.

    Dal punto di vista spirituale hanno tutti valore, nella misura in cui sono in sintonia con il Progetto divino su di noi e sul mondo. Tutto deve essere esaminato e valutato dalla Chiesa; sono occasioni di favore divino, ma possono anche mescolarsi con condizionamenti umani e, quindi, soggetti a deviare dalla loro finalità evangelizzatrice e dalla proposta della Chiesa. Se la Bibbia, la Parola di Dio, nel linguaggio umano, ha bisogno di essere interpretata, a maggior ragione, ciò vale anche per i messaggi dei “veggenti”.

    L’Arcidiocesi ha cercato un dialogo fraterno costante con il “veggente” delle “apparizioni” di Anguera e, allo stesso tempo, ha cercato di allertarlo e ammonirlo riguardo ad alcune sue dichiarazioni catechetiche sui social network e altri mezzi di comunicazione sociale, principalmente contro il Magistero di Papa Francesco, così come altre posizioni che non sono in comunione con il Magistero dei Vescovi, legittimi pastori della Chiesa.

    Il Diritto Canonico, al canone 212, riconosce il diritto ai fedeli di esprimere la propria opinione su questioni che riguardano il bene di tutta la Chiesa e di far eco alla propria opinione presso gli altri fedeli. Ma sempre con riverenza verso i Pastori della Chiesa (il Santo Padre e i Vescovi). In questo modo, la catechesi di Pedro Regis, nei media, ha avuto un impatto su molti seguaci. Tuttavia, questo impatto provoca disorientamento, portando molti credenti ad una comprensione confusa riguardo alla comunione e all’unità della Chiesa di Cristo.

    Pertanto, come Arcidiocesi di Feira de Santana, ci esprimiamo affinché, guidati dalla stessa Chiesa cattolica – pastori e fedeli – possiamo trovare cammini di comunione e sinodalità, secondo il Magistero del Concilio Vaticano II, aggiornato per mezzo dei Papi Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e, oggi, attraverso il nostro amato Papa Francesco. Questo insegnamento mette in luce anche la dimensione sociale ed ecologica della fede cristiana. Tuttavia, questa dimensione è assente nel messaggio della maggior parte dei “veggenti” di oggi. Purtroppo, sembra che la conversione si riduca all’ambito soggettivo, individuale, configurando una certa spiritualità disincarnata, senza impegno nella trasformazione di sé, delle realtà in cui si vive, del contesto socio-politico e culturale.

    È discutibile che Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, rimanga in silenzio di fronte alla crisi ecologica, alle guerre, alla violenza contro le donne e i bambini, al razzismo, al consumismo, alla miseria umana e alla corruzione nel mondo. Chi ignora queste grida non è Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, ma piuttosto alcuni “veggenti”. Si creano inoltre due percorsi paralleli: quello delle dichiarazioni ufficiali della Chiesa e quello dei “veggenti” che “parlano nel nome di Maria, la Madre di Gesù”. In questo modo la tendenza dei cattolici, spinti dal devozionalismo e da una certa emotività, è quella di dare credito ai “veggenti” e non al Magistero ecclesiastico.

    Un altro tema inquietante riguarda la comunione ecclesiale: Papa Francesco ha evidenziato, attraverso la sua pratica e il suo Magistero, temi significativi per la fede cristiana oggi, come: la Chiesa in uscita, la sinodalità, la cura della casa comune, le migrazioni, la santità personale e comunitaria, la bellezza dell’amore coniugale, la giustizia sociale e il superamento della miseria, la denuncia della guerra e delle sue conseguenze, l’ingiustizia sociale, la misericordia con le sue conseguenze sull’etica cristiana e sulla pratica ecclesiale. Tali temi, con la loro portata pastorale, praticamente non compaiono nei messaggi di molti “veggenti” attuali, che si limitano a consigli generici sulla “pace”, sull'”Amore” e sull’obbedienza a Cristo. Ora, questo crea una dicotomia tra la parola del Magistero della Chiesa e la parola dei “veggenti”, che attribuiscono i loro messaggi alla Vergine Maria. Perché la maggioranza dei “veggenti” prima erano così obbedienti al Papa, e oggi semplicemente ignorano gli appelli di Papa Francesco?

    Chiediamo alla Vergine Maria e a sua Madre, sant’Anna, patrona della nostra Arcidiocesi, di donarci la saggezza per costruire illuminanti processi di discernimento, al servizio della verità, della giustizia, della solidarietà e della comunione ecclesiale.

    Pertanto, l’Arcidiocesi di Feira de Santana, nella ricorrenza dell’anniversario delle Apparizioni di Fatima, invita tutti i fedeli, come pietre vive, ad essere costruttori di unità e di comunione ecclesiale, fornendo solo ciò che serve all’edificazione di tutti, in Cristo, nostro Signore e Salvatore risorto.

     

    NOTA: Chiediamo che la presente Lettera Pastorale sia letta, durante le celebrazioni liturgiche, in tutte le comunità parrocchiali della nostra Arcidiocesi.

     

    Feira de Santana, 13 maggio 2024.

    Memoria liturgica della Madonna di Fatima.

    + Zanoni Demettino Castro

    Arcivescovo metropolita di Feira de Santana.



Link: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/05/17/0403/00842.html

Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, 17.05.2024


Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua francese

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua tedesca

Traduzione in lingua spagnola

Traduzione in lingua portoghese

Traduzione in lingua polacca

Testo in lingua italiana

NORME 

PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO
DI PRESUNTI FENOMENI SOPRANNATURALI

Presentazione

In ascolto dello Spirito
che opera nel Popolo fedele di Dio

Dio è presente ed agisce nella nostra storia. Lo Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cristo risorto, opera nella Chiesa con divina libertà e ci offre tanti doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e stimolano la nostra maturazione spirituale in fedeltà al Vangelo. Quest’azione dello Spirito Santo include pure la possibilità di arrivare ai nostri cuori attraverso alcuni eventi soprannaturali, come ad esempio le apparizioni o visioni di Cristo o della Vergine Santa e altri fenomeni.

Tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli. C’è tanta vita e tanta bellezza che il Signore semina al di là dei nostri schemi mentali e delle nostre procedure! Per questa ragione, le Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali che ora presentiamo non vogliono essere necessariamente un controllo né, ancor meno, un tentativo di spegnere lo Spirito. Nei casi più positivi di eventi di presunta origine soprannaturale, infatti, «si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale» (I, n. 17).

San Giovanni della Croce constatava «quanto bassi, insufficienti, e in qualche modo, impropri siano le parole e i termini usati in questa vita per trattare delle cose divine».[1] Nessuno può esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone: «I santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole è stato detto».[2] Perché «la via per andare a Dio è così segreta e occulta per l’anima, come per il corpo è quella del mare, su cui non si conoscono sentieri e orme».[3] In realtà, «essendo quindi un artefice soprannaturale, Egli costruirà in ogni anima l’edificio soprannaturale che vorrà».[4]

Allo stesso tempo bisogna riconoscere che in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale si rilevano delle criticità molto serie a danno dei fedeli e in questi casi la Chiesa deve agire con tutta la sua sollecitudine pastorale. Mi riferisco, ad esempio, a un uso di simili fenomeni per trarre «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (II, art. 15,4°), che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali (cfr. II, art.15,5°) o addirittura «come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi» (II, art. 16).

Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilità di errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario, ecc. Da ultimo, esiste pure la possibilità che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina, ma che è soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novità, della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.

Nel suo discernimento in questo ambito, la Chiesa pertanto ha bisogno di procedure chiare. Le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni che si applicavano fino ad oggi erano state approvate da San Paolo VI nel 1978, più di quarant’anni fa, in forma riservata e furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011.

La recente revisione

Con l’applicazione delle Norme del 1978 si constatava, tuttavia, che le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale.

La loro revisione ebbe inizio nel 2019, attraverso le varie consultazioni previste dall’allora Congregazione per la Dottrina della Fede (Congresso, Consulta, Feria IV e Plenaria). Lungo questi cinque anni sono state elaborate diverse proposte di revisione, tutte però giudicate insufficienti.

Nel Congresso del Dicastero del 16 novembre 2023, si è infine ravvisata la necessità di una revisione globale e radicale del progetto fino a quel momento elaborato, ed è stata preparata un’altra bozza di documento, totalmente ripensata nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del Vescovo diocesano e del Dicastero.

La nuova stesura è stata sottoposta all’esame di una Consulta ristretta, che si è tenuta il 4 marzo 2024, nel corso della quale il parere generale è stato positivo, anche se sono state sollevate alcune osservazioni migliorative, integrate nella successiva bozza del documento.

Il testo è stato poi studiato nella Feria IV del Dicastero, tenutasi il 17 aprile 2024, durante la quale i Cardinali e i Vescovi membri hanno dato la loro approvazione. Infine, le nuove Norme sono state presentate il 4 maggio 2024 al Santo Padre che le ha approvate e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo la loro entrata in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.

Ragioni della nuova stesura delle Norme

Nella Prefazione alla pubblicazione delle Norme del 1978, avvenuta nel 2011, l’allora Prefetto, il Card. William Levada, chiariva che lo stesso Dicastero era competente per esaminare i casi di «apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale». Quelle Norme, infatti, stabilivano che «spetta alla Sacra Congregazione giudicare ed approvare il modo di procedere dell’Ordinario» o «procedere ad un nuovo esame» (IV, 2).

In passato, la Santa Sede sembrava accettare che i Vescovi facessero dichiarazioni come queste: « Les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine » (Decreto del Vescovo di Grenoble, 19 settembre 1851), «Non si può mettere in dubbio la realtà delle lacrimazioni» (Vescovi di Sicilia, 12 dicembre 1953). Ma queste espressioni erano in contrasto con la convinzione della Chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare l’autenticità di questi eventi. Perciò, alcuni mesi dopo quest’ultimo caso, l’allora Sant’Uffizio aveva chiarito che «non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla Madonnina delle Lacrime» (2 ottobre 1954). Inoltre, più recentemente, riferendosi al caso di Fatima, l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede ha spiegato che l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata mette in evidenza che «il relativo messaggio non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumi» (26 giugno 2000).

Nonostante questa chiara presa di posizione, le procedure di fatto seguite dal Dicastero anche negli ultimi tempi erano orientate verso una dichiarazione di “soprannaturalità” o di “non soprannaturalità” da parte del Vescovo, tanto che alcuni Vescovi hanno insistito sulla possibilità di emettere una dichiarazione positiva del genere. Ancora recentemente, infatti, alcuni Vescovi volevano esprimersi con parole come queste: «Constato l’assoluta verità dei fatti», «i fedeli devono considerare senza dubbio come veri…», ecc. Queste espressioni di fatto orientavano i fedeli a pensare che erano obbligati a credere in queste manifestazioni che a volte venivano apprezzate più dello stesso Vangelo.

Nella trattazione di simili casi, e in modo particolare nella redazione di un pronunciamento, la prassi seguita da alcuni Vescovi è stata quella di chiedere previamente al Dicastero la necessaria autorizzazione. E quando venivano autorizzati a farlo, si chiedeva però ai Vescovi di non nominare il Dicastero nel pronunciamento. Così è successo, ad esempio, nei pochissimi casi che hanno raggiunto una conclusione negli ultimi decenni: « Sans impliquer notre Congrégation » (Lettera al Vescovo di Gap, 3 agosto 2007); «In tale dichiarazione non sia coinvolto il Dicastero» (Congresso dell’11 maggio 2001, riguardo al Vescovo di Gikongoro). Cioè il Vescovo non poteva nemmeno menzionare che c’era stata un’approvazione del Dicastero. Allo stesso tempo alcuni altri Vescovi, le cui Diocesi erano anche coinvolte in questi fenomeni, chiedevano al Dicastero di pronunciarsi per raggiungere una chiarezza maggiore.

Questo particolare modo di procedere, che ha generato non poca confusione, aiuta a capire che le Norme del 1978 non sono più sufficienti e adeguate per guidare il lavoro sia dei Vescovi sia del Dicastero, e ciò diventa ancora più problematico oggi, dal momento che difficilmente un fenomeno rimane circoscritto in una città o in una Diocesi. Tale constatazione era già emersa nell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede, durante l’Assemblea plenaria del 1974, quando i membri riconoscevano che un evento di presunta origine soprannaturale spesso «oltrepassa inevitabilmente i limiti di una Diocesi e anche di una Nazione e [...] il caso arriva automaticamente a delle proporzioni che possono giustificare un intervento dell’Autorità suprema della Chiesa». Allo stesso tempo le Norme del 1978 riconoscevano che era diventato «più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate)» (Norme del 1978, nota preliminare).

L’aspettativa di una dichiarazione sulla soprannaturalità di un evento ha avuto come conseguenza che solo pochissimi casi sono giunti a una chiara determinazione. Di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. Pertanto, si presume che tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura non gestiti.

Per non procrastinare oltre la risoluzione di un caso specifico relativo ad un evento di presunta origine soprannaturale, il Dicastero ha recentemente proposto al Santo Padre di chiudere il relativo discernimento non con una dichiarazione de supernaturalitate, ma con un Nihil obstat, che avrebbe permesso al Vescovo di trarre profitto pastorale da quel fenomeno spirituale. A questa dichiarazione si è giunti dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali e l’assenza di criticità importanti nell’evento. Il Santo Padre ha considerato tale proposta come una “soluzione giusta”.

Nuovi aspetti

Gli elementi sopra esposti ci hanno portato a proporre, con le nuove Norme, una procedura diversa rispetto al passato, ma anche più ricca, con sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale (cfr. I, nn. 17-22). La proposta di queste sei determinazioni finali permette al Dicastero e ai Vescovi di gestire in modo adeguato le problematiche di casi molto diversi tra loro dei quali si ha conoscenza.

Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la soprannaturalità del fenomeno oggetto di discernimento, cioè la possibilità di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che l’ha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un Nihil obstat indica semplicemente, come già spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione». Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalità dei fatti, diventa ancora più chiaro, come diceva pure Papa Benedetto XVI, che è solo un aiuto «del quale non è obbligatorio fare uso».[5] D’altra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilità che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso.

Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di “soprannaturalità”, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma può dare adito alla possibilità di emettere oggi un giudizio di “soprannaturalità” e anni dopo un giudizio di “non soprannaturalità”. Così come, di fatto, è accaduto. Vale la pena ricordare un caso di presunte apparizioni degli anni ’50, dove il Vescovo ha dato, nell’anno 1956, una sentenza definitiva di “non soprannaturalità”. L’anno seguente l’allora Sant’Uffizio ha approvato i provvedimenti di quel Vescovo. Di seguito si chiese di nuovo l’approvazione di quella venerazione. Ma nel 1974 la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato, a riguardo delle medesime presunte apparizioni, un constat de non supernaturalitate. Successivamente, nel 1996, il Vescovo del luogo ha riconosciuto quella devozione, e un altro Vescovo sempre dello stesso luogo, nel 2002, ha riconosciuto “l’origine soprannaturale” delle apparizioni, e la devozione si è diffusa in altri Paesi. Da ultimo, dietro la richiesta dell’allora Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2020, un nuovo Vescovo ha ribadito “il giudizio negativo” dato precedentemente sempre dalla stessa Congregazione, imponendo la cessazione di qualsiasi divulgazione riguardante le pretese apparizioni e rivelazioni. Sono stati così necessari circa settanta tormentosi anni per arrivare alla conclusione dell’intera vicenda.

Oggi si è giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un coinvolgimento più veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il discernimento punti verso una dichiarazione di “soprannaturalità”, con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo. Tale dichiarazione di “soprannaturalità” viene, di norma, sostituita o da un Nihil obstat, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta.

Le procedure, previste dalle nuove Norme, con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, permettono di giungere in un tempo più ragionevole a una decisione che aiuti il Vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale.

Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Santo Padre intervenga autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si tratta, infatti, di un’eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi.

D’altra parte, come previsto dalle nuove Norme, resta ferma la possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità”, solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, ecc.

Riconoscimento di un’azione dello Spirito

La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietà popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lì si esprime, una dichiarazione di soprannaturalità dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il sensus fidelium ha intuito che lì vi è un’azione dello Spirito Santo e non sono apparse criticità importanti che abbiano richiesto un intervento dei Pastori.

In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo implicito di riconoscere che non c’erano obiezioni gravi e che quell’esperienza spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli.

In ogni caso, un “nulla osta” permette ai Pastori di agire senza dubbi né indugi per essere accanto al Popolo di Dio nell’accoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. L’espressione “in mezzo a”, utilizzata nelle nuove Norme, aiuta a capire che, anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalità sull’evento stesso, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di un’azione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene.

In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessità di certi chiarimenti o purificazioni. Può accadere, infatti, che azioni vere dello Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive, o a «qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno» (II, art. 15,2°). Del resto, «non si può porre un’esperienza di visione, senza ulteriori considerazioni, di fronte al dilemma rigoroso, o di essere in tutti i punti corretta, oppure di dover essere considerata completamente un’illusione umana o diabolica».[6]

Il coinvolgimento e l’accompagnamento del Dicastero

È importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall’altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel rendere pubblico quanto deciso si dirà, dunque, «d’intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede».

Comunque, come già contemplato dalle Norme del 1978 (IV, 1 b), anche le nuove Norme prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire motu proprio (II, art. 26). Infatti, dopo essere arrivati ad una determinazione chiara, le nuove Norme prevedono che «il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno» (II, art. 22, § 3) e chiedono al Vescovo di «continuare a vigilare» (II, art. 24) per il bene dei fedeli.

Dio è sempre presente nella storia dell’umanità e non smette mai di inviarci i suoi doni di grazia attraverso l’azione dello Spirito Santo, al fine di rinnovare di giorno in giorno la nostra fede in Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Spetta ai Pastori della Chiesa il compito di rendere i loro fedeli sempre attenti a questa presenza di amore della Santissima Trinità in mezzo a noi, così come spetta ad essi il compito di custodire i fedeli da ogni inganno. Queste nuove Norme non sono altro che un modo concreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede si pone a servizio dei Pastori nel docile ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio.

Víctor Manuel Card. Fernández

Prefetto

Introduzione

1. Gesù Cristo è la Parola definitiva di Dio, «il Primo e l’Ultimo» (Ap 1,17). Egli è la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne. Pertanto, «l’economia cristiana, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo».[7]

2. Nella Parola rivelata vi è tutto ciò di cui la vita cristiana necessita. San Giovanni della Croce afferma che il Padre, «dandoci il Figlio suo, che è la sua parola, l’unica che Egli pronunzi, in essa ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più niente da manifestare. [...] Non avendo altro da dire poiché, dandoci il Tutto, cioè suo Figlio, ha detto ormai in Lui tutto ciò che in parte aveva manifestato in antico ai profeti. Perciò chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o rivelazione non solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe un’offesa a Dio, non fissando i suoi occhi interamente in Cristo per andare in cerca di qualche altra cosa o novità».[8]

3. Nel tempo della Chiesa, lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca «alla verità tutta intera» (Gv 16,13) affinché «l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda».[9] È lo Spirito Santo, infatti, a guidarci sempre di più nella comprensione del mistero di Cristo, poiché, «per quanto i misteri e le meraviglie scoperte […] nel presente stato di vita siano molti, tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la maggior parte e quindi c’è ancora molto da approfondire in Cristo. Questi, infatti, è come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali, per quanto si vada a fondo, non si trova la fine; anzi in ciascuna cavità si scoprono nuove vene di ricchezze».[10]

4. Se da una parte tutto ciò che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio e nella Chiesa di Cristo vengono messi a disposizione di ogni battezzato i mezzi ordinari di santità, dall’altra lo Spirito Santo può concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non è «quello di “migliorare” o di “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica».[11]

5. La santità, infatti, è una chiamata che riguarda tutti i battezzati: viene nutrita da una vita di preghiera e dalla partecipazione alla vita sacramentale, e si esprime in un’esistenza intrisa di amore verso Dio e verso il prossimo.[12] Nella Chiesa riceviamo l’amore di Dio, manifestato pienamente in Cristo (cfr. Gv 3,16) e «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Chi si lascia docilmente guidare dallo Spirito Santo fa esperienza della presenza e dell’azione della Trinità, per cui un’esistenza così vissuta, come insegna Papa Francesco, si traduce in una vita mistica che, sebbene «priva di fenomeni straordinari, si propone a tutti i fedeli come esperienza quotidiana di amore».[13]

6. Tuttavia, si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dell’esperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale. Parlare in modo accurato di tali eventi può superare le capacità del linguaggio umano (cfr. 2Cor 12,2-4). Con l’avvento dei moderni mezzi di comunicazione, tali fenomeni possono attirare l’attenzione o suscitare la perplessità di numerosi credenti e la loro notizia può diffondersi assai rapidamente, per cui i Pastori della Chiesa sono chiamati ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioè, ad apprezzare i loro frutti, a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano (cfr. 1Gv 4,1).

7. Con lo sviluppo degli attuali mezzi di comunicazione, inoltre, e con l’incremento dei pellegrinaggi, questi fenomeni raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, per cui una decisione relativa ad una Diocesi ha delle conseguenze anche altrove.

8. Quando insieme a particolari esperienze spirituali si verificano altresì fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con l’uso della sola ragione, spetta alla Chiesa il delicato compito di intraprendere un attento studio e discernimento dei fenomeni in parola.

9. Nella sua Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate, Papa Francesco ricorda che l’unico modo di sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo è il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera.[14] Esso è un dono divino che aiuta i Pastori della Chiesa nel realizzare ciò che dice San Paolo: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). Per assistere i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali nell’operare un discernimento riguardo ai fenomeni di presunta origine soprannaturale, il Dicastero per la Dottrina della Fede promulga le seguenti Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali.

I. ORIENTAMENTI GENERALI

A. Natura del discernimento

10. Secondo le Norme di seguito riportate, la Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente.

11. Sebbene le seguenti disposizioni prevedano la possibilità di un discernimento nel senso di cui al n. 10, va precisato che, in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali.

12. Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un Nihil obstat (cfr. infra, n. 17), tali fenomeni non diventano oggetto di fede – cioè i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede –, ma, come nel caso di carismi riconosciuti dalla Chiesa, «rappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi più generosamente a lui, radicandosi nel contempo sempre più nella comunione con tutto il Popolo cristiano».[15]

13. Del resto, anche quando si concede un Nihil obstat per i processi di canonizzazione, ciò non implica una dichiarazione di autenticità degli eventuali fenomeni soprannaturali presenti nella vita di una persona, così come si è evidenziato ad esempio nel decreto di canonizzazione di santa Gemma Galgani: «[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius innocentis aeque ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per praesens decretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae Dei charismatibus».[16]

14. Nel contempo, occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi.

15. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall’inizio dal Vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità ecclesiastica di cui ai successivi artt. 4-6, in dialogo con il Dicastero. In ogni caso, non potendo mai mancare una particolare attenzione orientata al bene comune di tutto il Popolo di Dio, «il Dicastero si riserva comunque […] la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto».[17] Non si deve ignorare che a volte il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa.

B. Voti finali

16. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà giungere a delle conclusioni che si esprimeranno di norma in uno dei termini qui di seguito indicati.

17. Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo”[18] a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.

18. Prae oculis habeatur — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.

19. Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.

20. Sub mandato — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.

21. Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.

22. Declaratio de non supernaturalitate — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania.

23. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.

II. PROCEDURE DA SEGUIRE

A. Norme sostanziali

Art. 1 – Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre all’approvazione del Dicastero, compresa l’eventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati.

Art. 2 – Dopo aver indagato sugli eventi in questione, spetta al Vescovo diocesano trasmettere i risultati dell’indagine – svolta secondo le norme di seguito riportate – con il proprio voto al Dicastero per la Dottrina della Fede e di intervenire secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Spetta al Dicastero, in ogni caso, valutare il modo di procedere del Vescovo diocesano e approvare o meno la determinazione da attribuire al caso specifico da lui proposta.

Art. 3 § 1 – Il Vescovo diocesano si asterrà da ogni dichiarazione pubblica relativa all’autenticità o soprannaturalità di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con essi; non deve però cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza seguendo le procedure indicate dalle seguenti norme.

§ 2 – Qualora, in collegamento con il presunto evento soprannaturale, dovessero nascere forme di devozione anche senza un vero e proprio culto, il Vescovo diocesano ha il grave dovere di avviare quanto prima un’accurata indagine canonica al fine di salvaguardare la fede e prevenire abusi.

§ 3 – Il Vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico (cfr. art. 11, § 1).

Art. 4 – Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di più Vescovi diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede, possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei Vescovi diocesani, provveda all’istruttoria a norma degli articoli seguenti. A tal fine possono servirsi anche dell’aiuto degli uffici preposti della Conferenza episcopale.

Art. 5 – Nel caso in cui i presunti fatti soprannaturali coinvolgano la competenza di Vescovi diocesani appartenenti alla stessa Provincia ecclesiastica, il Metropolita, sentita la Conferenza episcopale e il Dicastero per la Dottrina della Fede, su mandato del Dicastero, può assumere l’incarico di costituire e presiedere la Commissione di cui all’art. 4.

Art. 6 § 1 – Nei luoghi ove fosse costituita la Regione ecclesiastica di cui ai cann. 433-434 CIC, e i presunti fatti soprannaturali coinvolgessero quel territorio, il Vescovo Presidente chieda al Dicastero per la Dottrina della Fede lo speciale mandato per procedere.

§ 2 – In questo caso le procedure seguiranno, in analogia, quanto previsto nell’art. 5, osservando le indicazioni ricevute dal medesimo Dicastero.

B. Norme procedurali

Fase istruttoria

Art. 7 § 1 – Ogni volta che il Vescovo diocesano abbia notizia, almeno verosimile, di fatti di presunta origine soprannaturale attinenti alla fede cattolica avvenuti nel territorio di sua competenza, si informi con prudenza, personalmente o tramite un Delegato, sugli eventi e sulle circostanze e abbia cura di raccogliere tempestivamente tutti gli elementi utili per una prima valutazione.

§ 2  Se i fenomeni sono facilmente gestibili nell’ambito delle persone che sono direttamente coinvolte e non si avverte alcun pericolo per la comunità, non si proceda ulteriormente, previa consultazione del Dicastero, sebbene permanga il dovere della vigilanza.

§ 3  Nel caso in cui fossero coinvolte persone che dipendono da diversi Vescovi diocesani, si ascoltino i pareri di questi Vescovi. Quando un presunto fenomeno ha origine in un luogo e comporta ulteriori sviluppi in altre sedi, lo si potrà valutare diversamente in queste ultime. In tal caso, ogni Vescovo diocesano ha sempre la potestà di decidere su ciò che ritiene pastoralmente prudente nel proprio territorio, previa consultazione del Dicastero.

§ 4 – Qualora nel presunto fenomeno fossero coinvolti oggetti di vario genere, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, può disporre che siano collocati in un luogo sicuro e custodito, in attesa di chiarimenti sul caso. Quando si tratta di un presunto miracolo eucaristico, le specie consacrate devono essere conservate in un luogo riservato e in modo adeguato.

§ 5 – Nel caso in cui gli elementi raccolti sembrino sufficienti, il Vescovo diocesano decida se avviare una fase di valutazione del fenomeno, al fine di proporre al Dicastero nel suo Votum un giudizio finale nell’interesse superiore della fede della Chiesa e al fine di salvaguardare e promuovere il bene spirituale dei fedeli.

Art. 8 § 1 – Il Vescovo diocesano[19] costituisca la Commissione d’indagine tra i cui membri vi siano almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno,[20] il cui fine non è giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicità dei fatti ma approfondire ogni aspetto dell’evento, così da fornire al Vescovo diocesano ogni elemento utile per una valutazione.

§ 2 – I membri della Commissione d’indagine siano di integra fama, di fede sicura, di dottrina certa, di provata prudenza e non siano coinvolti, né direttamente né indirettamente, con le persone o nei fatti oggetto di discernimento.

§ 3 – Lo stesso Vescovo diocesano nomini un Delegato, scelto anche tra i membri della Commissione o esterno a essi, con il compito di coordinare e presiedere i lavori e di predisporre le sessioni.

§ 4 – Il Vescovo diocesano o il suo Delegato nomini anche un Notaio con il compito di assistere alle riunioni e di verbalizzare gli interrogatori, e ogni altro atto della Commissione. Al Notaio spetta curare che i verbali vengano debitamente firmati e che tutti gli atti oggetto dell’istruttoria vengano raccolti e, bene ordinati, siano custoditi nell’archivio della Curia. Il Notaio provvede, inoltre, alla convocazione e prepara la documentazione.

§ 5 – Tutti i membri della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio, prestando giuramento.

Art. 9 § 1  Gli interrogatori siano svolti in analogia a quanto prescritto dalla normativa universale (cfr. cann. 1558-1571 CIC; cann. 1239-1252 CCEO) e siano condotti sulla base di domande formulate dal Delegato, dopo adeguato confronto con gli altri membri della Commissione.

§ 2  La deposizione giurata delle persone coinvolte negli asseriti fatti soprannaturali sia resa alla presenza dell’intera Commissione o almeno di alcuni suoi membri. Quando i fatti del caso si basano su una testimonianza oculare, occorre esaminare i testimoni quanto prima possibile per beneficiare della vicinanza temporale all’evento.

§ 3  I confessori delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare su tutta la materia che hanno conosciuto attraverso la confessione sacramentale.[21]

§ 4  I direttori spirituali delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare sulla materia che hanno conosciuto attraverso la direzione spirituale, a meno che le persone interessate non autorizzino per iscritto la deposizione.

Art. 10 – Qualora nel materiale istruttorio confluiscano testi scritti o altri elementi (video, audio, fotografici) divulgati con i mezzi di comunicazione, aventi come autore una persona coinvolta nel presunto fenomeno, tale materiale sia sottoposto a un accurato esame ad opera di esperti (cfr. art. 3 § 3), il cui esito sarà inserito nella documentazione istruttoria dal Notaio.

Art. 11 § 1 – Qualora i fatti straordinari di cui all’art. 7 § 1 dovessero riguardare oggetti di varia natura (cfr. art. 3 § 3), la Commissione avvii un’accurata indagine su tali oggetti tramite gli esperti che la compongono o altri esperti individuati per il caso, così da giungere a una valutazione di carattere scientifico, dottrinale e canonistico, tale da aiutare la successiva valutazione.

§ 2 – Qualora eventuali reperti di natura organica collegati all’evento straordinario richiedessero particolari indagini di laboratorio e, comunque, di tipo tecnico-scientifico, lo studio venga affidato dalla Commissione a esperti veramente periti nell’area afferente alla tipologia di indagine.

§ 3 – Nel caso in cui il fenomeno interessi il Corpo e il Sangue del Signore nei segni sacramentali del pane e del vino, si abbia una particolare attenzione perché le eventuali analisi sugli stessi non diano luogo ad una mancanza di rispetto del SS.mo Sacramento, garantendo la devozione ad esso dovuta.

§ 4 – Qualora i presunti fatti straordinari fossero all’origine di problemi di ordine pubblico, il Vescovo diocesano collabori con l’autorità civile competente.

Art. 12 – Qualora i presunti eventi soprannaturali si dovessero protrarre nel corso dell’istruttoria e la situazione consigliasse interventi prudenziali, il Vescovo diocesano non esiti a porre quegli atti di buon governo al fine di evitare manifestazioni incontrollate o dubbiose di devozione o l’attivazione di un culto fondato su elementi non ancora definiti.

Fase valutativa

Art. 13 – Il Vescovo diocesano, anche con l’aiuto dei membri della Commissione da lui istituita, valuti approfonditamente il materiale raccolto, secondo i criteri principali di discernimento sopracitati (cfr. nn. 10-23) e i criteri positivi e negativi che seguono, da applicare anche in modo cumulativo.

Art. 14 – Tra i criteri positivi non si tralasci di giudicare:

1°. La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine nella vita morale, la sincerità, l’umiltà e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, la disponibilità a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale.

2°. L’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso.

3°. Il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte.

4°. I frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi l’esistenza di uno spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, nonché una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita della comunione ecclesiale.

Art. 15 – Tra i criteri negativi si verifichino accuratamente:

1°. L’eventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto.

2°. Eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno.

3°. Uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale.

4°. Una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto.

5°. Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.

6°. Alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico.

Art. 16 – È da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi.

Art. 17 – La valutazione degli esiti istruttori, nel caso dei presunti fenomeni soprannaturali di cui all’art. 7 § 1, avvenga con accurata diligenza nel rispetto sia delle persone coinvolte sia dell’esame tecnico-scientifico eventualmente condotto circa il presunto fenomeno soprannaturale.

Fase conclusiva

Art. 18 – Conclusa l’istruttoria ed esaminati attentamente gli eventi e le informazioni raccolte,[22] considerata anche la ricaduta che i presunti fatti hanno avuto sul Popolo di Dio a lui affidato, con speciale riguardo anche alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione eventualmente sorta, il Vescovo diocesano, con l’aiuto del Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un Votum personale al riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale, di norma secondo una delle seguenti formule:[23]

1°. Nihil obstat

2°. Prae oculis habeatur

3°. Curatur

4°. Sub mandato

5°. Prohibetur et obstruatur

6°. Declaratio de non supernaturalitate

Art. 19 – Terminata l’indagine, si trasmettano al Dicastero per la Dottrina della Fede tutti gli atti relativi al caso esaminato per l’approvazione finale.

Art. 20 – Il Dicastero procederà, dunque, ad esaminare gli atti del caso, valutando gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto, e il Votum del Vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal Vescovo diocesano. Alla luce dell’esame svolto, procederà a confermare o meno la determinazione proposta dal Vescovo diocesano.

Art. 21 § 1 – Ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, d’intesa con il Dicastero, renderà noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione.

§ 2 – Il Vescovo diocesano avrà cura di informare la Conferenza episcopale nazionale della determinazione approvata dal Dicastero.

Art. 22 § 1 – Nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. art. 18, 1°), il Vescovo diocesano presterà la massima attenzione al corretto apprezzamento dei frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con prudente attenzione. In questo caso, il Vescovo diocesano indicherà chiaramente, mediante un decreto, la natura dell’autorizzazione e i limiti di un eventuale culto consentito, precisando che i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione».[24]

§ 2 – Il Vescovo diocesano presterà attenzione, inoltre, a che i fedeli non ritengano nessuna delle determinazioni come un’approvazione del carattere soprannaturale del fenomeno.

§ 3 – Il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno.

Art. 23 § 1 – Nel caso in cui si prenda una determinazione cautelativa (cfr. art. 18, 2° - 4°) o negativa (cfr. art. 18, 5° - 6°), essa deve essere resa pubblica formalmente dal Vescovo diocesano, dopo l’approvazione del Dicastero. Questa, inoltre, venga redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, valutando l’opportunità di rendere note le ragioni della decisione presa e i fondamenti dottrinali della fede cattolica, così da favorire la crescita di una sana spiritualità.

§ 2 – Nel comunicare un’eventuale decisione negativa, il Vescovo diocesano può omettere notizie che potrebbero arrecare ingiusto detrimento alle persone coinvolte.

§ 3 – Sull’eventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i legittimi Pastori vigilino a norma del can. 823 CIC (cfr. cann. 652 § 2; 654 CCEO), riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime. A tal fine si può ricorrere all’imposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti penali (cfr. can. 1319 CIC; can. 1406 CCEO).

§ 4 – Il ricorso di cui al § 3 è particolarmente opportuno nel caso in cui i comportamenti da riprovare riguardino oggetti o luoghi collegati a presunti fenomeni soprannaturali.

Art. 24 – Qualunque sia la determinazione approvata, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte, esercitando nello specifico la sua potestà ordinaria.

Art. 25 – Nel caso in cui i presunti fenomeni soprannaturali fossero riconducibili con certezza a un deliberato intento mistificatorio e ingannevole per fini diversi (es. lucro e altri interessi personali), il Vescovo diocesano applicherà, valutando caso per caso, la normativa canonica penale vigente.

Art. 26 – Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltà di intervenire motu proprio, in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.

Art. 27 – Le presenti Norme sostituiscono integralmente le precedenti del 25 febbraio 1978.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto insieme al Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, il giorno 4 maggio 2024, ha approvato le presenti Norme, deliberate nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero in data 17 aprile 2024, e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo che esse entrino in vigore il 19 maggio 2024, nella solennità di Pentecoste.

Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 17 maggio 2024.

Víctor Manuel Card. Fernández

Prefetto

Mons. Armando Matteo

Segretario

per la Sezione Dottrinale

Ex Audientia Die 04.05.2024

FRANCISCUS

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[1] S. Giovanni della Croce, Notte oscura II, 17, 6, in Id., Opere, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 19987, p. 458.

[2] Id., Cantico spirituale B, prol., 1, in op. cit., p. 490.

[3] Id., Notte oscura II, 17, 8, in op. cit., p. 459.

[4] Id., Fiamma viva d’amore B III, 47, in op. cit., p. 801.

[5] Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696.

[6] K. Rahner, Visioni e profezieMistica ed esperienza della trascendenza, Vita e Pensiero, Milano 19952, pp. 95-96.

[7] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 4: AAS 58 (1966), p. 819.

[8] S. Giovanni della Croce, Salita del monte Carmelo, 2, 22, 3-5, in Id., Opere, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 19987, pp. 173-174; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 65.

[9] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5: AAS 58 (1966), p. 819.

[10] S. Giovanni della Croce, Cantico spirituale B, 37, 4, in op. cit., p. 703.

[11] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima (26 giugno 2000), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

[12] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (7 dicembre 1965), nn. 39-42: AAS 57 (1965), pp. 44-49; Francesco, Esort. Ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 10-18, 143: AAS 110 (2018), pp. 1114-1116, 1150-1151; Id., Lett. Ap. Totum amoris est (28 dicembre 2022), passimL’Osservatore Romano, 28 dicembre 2022, pp. 8-10.

[13] Francesco, Esort. Ap. C’est la confiance (15 ottobre 2023), n. 35: L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023, p. 3.

[14] Cfr. Francesco, Esort. Ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 166 e 173: AAS 110 (2018), pp. 1157 e 1159-1160.

[15] S. Giovanni Paolo II, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici (27 maggio 1998), n. 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI 1: 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 1064. Cfr. Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696.

[16] Sacra Rituum Congregatio, Decretum beatificationis et canonizationis Servae Dei Gemmae Galgani, virginis saecularisAAS 24 (1932), p. 57. «[Pio XI] ha voluto volentieri soffermarsi sulle virtù eroiche di questa fanciulla innocente quanto penitente, senza però che con il presente decreto (cosa che di solito non avviene mai) si emetta un giudizio sui carismi preternaturali della Serva di Dio».

[17] Dicastero per la Dottrina della Fede, Lettera al Vescovo di Como circa un presunto veggente (25 settembre 2023).

[18] L’espressione “in mezzo a” non vuol dire “per mezzo di” o “attraverso”, ma indica che, in un determinato contesto, non necessariamente di origine soprannaturale, lo Spirito Santo opera cose buone.

[19] O altra autorità ecclesiastica di cui agli artt. 4-6.

[20] Ad es.: un medico, meglio se specializzato in alcune discipline connesse, quali psichiatria, ematologia, ecc.; un biologo; un chimico, ecc.

[21] Cfr. cann. 983 § 1; 1550 § 2, 2° CIC; cann. 733 § 1; 1231 § 1, 2° CCEO; Congregazione delle Cause dei Santi, Istr. Sanctorum Mater per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi (17 maggio 2007), artt. 101-102: AAS 99 (2007), p. 494; Penitenzieria Apostolica, Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale (29 giugno 2019): AAS 111 (2019), pp. 1215-1218.

[22] Tutte le prove testimoniali vengano dettagliatamente valutate applicando accuratamente tutti i criteri anche alla luce della normativa canonica circa la forza probante delle testimonianze (cfr. ex analogia can. 1572 CIC; can. 1253 CCEO).

[23] Cfr. supra nn. 17-22.

[24] Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696. Nello stesso paragrafo si afferma: «L’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. […] È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza».

[00842-IT.01] [Testo originale: Italiano]




Comunicato Stampadella Congregazione per la Dottrina della Fede *

29 novembre 1996

I. Sono pervenute alla Congregazione per la Dottrina della Fede diverse domande relative al valore e all’autorevolezza della Notificazione della stessa Congregazione del 6 ottobre 1995 pubblicata neL’Osservatore Romano di lunedì/martedì 23/24 ottobre 1995, pagina 2, riguardante gli scritti e i messaggi della signora Vassula Ryden attribuiti a presunte rivelazioni e diffusi in ambienti cattolici di tutto il mondo.

A questo proposito la Congregazione intende precisare:
1) La Notificazione rivolta ai Pastori e ai fedeli della Chiesa cattolica mantiene tutto il suo vigore. È stata approvata dalle competenti autorità e sarà pubblicata nell’organo ufficiale della Santa Sede Acta Apostolicae Sedis, con la firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione.
2) In merito alle notizie che alcuni organi di stampa hanno diffuso circa una interpretazione restrittiva di tale Notificazione, fatta da sua eminenza il cardinale Prefetto in una conversazione privata con un gruppo di persone alle quali ha voluto concedere un’udienza, svoltasi a Guadalajara in Messico il 10 maggio 1996, lo stesso Cardinale Prefetto tiene a precisare che:
a) come egli ha affermato, i fedeli non devono ritenere i messaggi di Vassula Ryden come rivelazioni divine, ma soltanto come sue meditazioni personali;
b) in tali meditazioni, come già precisava la Notificazione, accanto ad aspetti positivi, si trovano elementi negativi alla luce della dottrina cattolica;
c) pertanto, Pastori e fedeli sono invitati in merito a un serio discernimento spirituale e a conservare la purezza della fede, dei costumi e della vita spirituale non appoggiandosi su presunte rivelazioni, ma seguendo la Parola di Dio rivelata e le direttive del Magistero della Chiesa.
II. In merito poi alla diffusione di testi di presunte rivelazioni private, la Congregazione precisa:
1) Non è assolutamente valida l’interpretazione data da alcuni di una Decisione approvata da Paolo VI il 14 ottobre 1966 e promulgata il 15 novembre dello stesso anno, in virtù della quale potrebbero essere liberamente diffusi nella Chiesa scritti e messaggi provenienti da presunte rivelazioni. Dette decisione si riferiva in realtà all’“Abolizione dell’Indice dei libri Proibiti”, e stabiliva che – tolte le censure relative – rimaneva tuttavia l’obbligo di non diffondere e leggere quegli scritti che mettono in pericolo la fede e i costumi.
2) Si richiama però che per la diffusione di testi di presunte rivelazioni private, rimane valida la norma del Codice vigente, can. 823 § 1, che dà diritto ai Pastori di “esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi”.
3) Le presunte rivelazioni soprannaturali e gli scritti che le riguardano sono in prima istanza soggetti al giudizio del Vescovo diocesano e, in casi particolari, a quello della Conferenza episcopale e della Congregazione per la Dottrina della Fede.
* AAS LXXXVIII, n. 12 (1996), 956-957.
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#ATTENZIONE!!! Intervista con l’Arcivescovo di Feira de Santana ( BAHIA, BRASILE) Don Zanoni Demet


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PUBBLICAZIONE DELLE NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI, EMANATE DALLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IL 25 FEBBRAIO 1978, 29.05.2012

PUBBLICAZIONE DELLE NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI, EMANATE DALLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IL 25 FEBBRAIO 1978

Sono state pubblicate nei giorni scorsi sul sito www.vatican.va le "Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni", emanate nel 1978 dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Oltre al testo originale in lingua latina, sono state messe a disposizione anche le traduzioni ufficiali, redatte ora dal Dicastero, in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
La pubblicazione delle "Norme" è accompagnata da una "Prefazione" a firma del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. William Levada, anche’essa disponibile online nelle varie lingue.
Di seguito pubblichiamo il testo in lingua italiana della Prefazione e delle Norme:

1. La Congregazione per la Dottrina della Fede si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale, ed inoltre è competente per l’esame di altri problemi connessi con la disciplina della fede, come i casi di pseudo-misticismo, di asserite apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale. In ottemperanza a quest’ultimo delicato compito affidato al Dicastero, ormai oltre trent’anni fa furono preparate Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus. Il Documento, deliberato dai Padri della Sessione Plenaria della Congregazione, fu approvato dal Servo di Dio Papa Paolo VI il 24 febbraio 1978 e conseguentemente emanato dal Dicastero il giorno 25 febbraio 1978. A quel tempo le Norme furono inviate alla conoscenza dei Vescovi, senza darne una pubblicazione ufficiale anche in considerazione del fatto che esse riguardano in prima persona i Pastori della Chiesa.
2. Come è noto, con il passare del tempo, il Documento, è stato pubblicato in alcune opere su detta materia, in più di una lingua, ma senza l’autorizzazione previa di questo Dicastero competente. Oggi bisogna riconoscere che i principali contenuti di questo importante provvedimento normativo sono di pubblico dominio. Questa Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto pertanto opportuno pubblicare le suddette Norme, provvedendo ad una traduzione nelle principali lingue.
3. La attualità della problematica di esperienze legate ai fenomeni soprannaturali nella vita e nella missione della Chiesa è stata rilevata anche recentemente dalla sollecitudine pastorale dei Vescovi radunati nella XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nell’ottobre 2008. Tale preoccupazione è stata raccolta dal Santo Padre Benedetto XVI, inserendola nell’orizzonte globale dell’economia della salvezza, in un importante passaggio dell’Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini. Sembra opportuno ricordare qui tale insegnamento del Pontefice, da accogliere come invito a dare conveniente attenzione a quei fenomeni soprannaturali, cui si rivolge anche la presente pubblicazione:
«La Chiesa esprime la consapevolezza di trovarsi con Gesù Cristo di fronte alla Parola definitiva di Dio; egli è "il Primo e l’Ultimo" (Ap 1,17). Egli ha dato alla creazione e alla storia il suo senso definitivo; per questo siamo chiamati a vivere il tempo, ad abitare la creazione di Dio dentro questo ritmo escatologico della Parola; "l’economia cristiana dunque, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr 1 Tm 6,14 e Tt 2,13)" (Dei Verbum, 4). Infatti, come hanno ricordato i Padri durante il Sinodo, la "specificità del cristianesimo si manifesta nell’evento Gesù Cristo, culmine della Rivelazione, compimento delle promesse di Dio e mediatore dell’incontro tra l’uomo e Dio. Egli ‘che ci ha rivelato Dio’ (Gv 1,18) è la Parola unica e definitiva consegnata all’umanità" (Propositio 4). San Giovanni della Croce ha espresso questa verità in modo mirabile: "Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta in questa sola Parola e non ha più nulla da dire ... Infatti quello che un giorno diceva parzialmente ai profeti, l’ha detto tutto nel suo Figlio, donandoci questo tutto che è il suo Figlio. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità" (Salita al Monte Carmelo, II, 22)».
Tenendo presente quanto sopra, il Santo Padre Benedetto XVI rileva:
«Il Sinodo ha raccomandato di "aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private" (Propositio 47), il cui ruolo "non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica" (Catechismo della Chiesa Cattolica, 67). Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa infatti per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr 1 Tess 5,19-21) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza (cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima, 26 giugno 2000: Ench. Vat. 19, n. 974-1021)»1.
4. È viva speranza di questa Congregazione che la pubblicazione ufficiale delle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni potrà aiutare l’impegno dei Pastori della Chiesa cattolica nell’esigente compito di discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni, messaggi e locuzioni o, più in generale, fenomeni straordinari o di presunta origine soprannaturale. Nel contempo si auspica che il testo possa essere utile anche ai teologi ed agli esperti in questo ambito dell’esperienza viva della Chiesa, che oggi ha una certa importanza e necessita di una riflessione sempre più approfondita.
Città del Vaticano, 14 dicembre 2011, memoria liturgica di San Giovanni della Croce.
William Card. Levada

Prefetto

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1 Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 30 settembre 2010, n. 14: AAS 102 (2010) 695-696. Al riguardo si vedano anche i passi del Catechismo della Chiesa Cattolica dedicati al tema (cfr nn. 66-67).
[00743-01.01] [Testo originale: Italiano]


Nota preliminare

 Origine e carattere delle Norme

Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri di questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi alle presunte apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e sono pervenuti alle seguenti conclusioni:

1. Oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione (mass media). Inoltre, la facilità degli spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi in merito senza ritardi.

2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitatenon constat de supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli.

Per queste ragioni, affinché la devozione suscitata tra i fedeli da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa stessa possa in seguito discernere la vera natura dei fatti, i Padri hanno ritenuto di dover promuovere in materia la seguente procedura.

Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:

a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi (cfr. infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede.


I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità,

del carattere delle presunte apparizioni o rivelazioni



A) Criteri positivi:

a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.

b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:

1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).

B) Criteri negativi:

a) Errore manifesto circa il fatto.

b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro reciproca convergenza.
II. Intervento dell’Autorità ecclesiastica competente
1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di procedere con cura ad un’indagine.
2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se, dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa (cfr Nota preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può intervenire motu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o sconveniente, ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza.
III. Autorità competenti per intervenire
1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l’Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa per discernere con più sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene già all’ambito nazionale o regionale, sempre comunque con il consenso previo dell’Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice (cfr. infra, n. IV).
IV. Intervento
della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede

1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.).
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l’Ordinario, e, se la situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad un nuovo esame del fatto, distinto da quello realizzato dall’Ordinario e compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o da una Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa Sacra Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 25 febbraio 1978.
Franjo Cardinale Šeper
Prefetto

+ Jérôme Hamer, O.P.
Segretario


[00744-01.01] [Testo originale: Latino]
[B0315-XX.01]




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La posizione della Chiesa Cattolica






Secondo le norme della Chiesa, il discernimento spetta unicamente al Vescovo ordinario locale.
Il vescovo per Anguera è Dom.Zanoni Demettino Castro, pastore della Diocesi di Feira de Santana.
Le apparizioni di Nostra Signora Regina della Pace al veggente Pedro Regis, iniziate nel settembre del 1987, sono studiate da una commissione diocesana, la quale ancora non si è espressa.
A conferma della sua onestà, il veggente Pedro Regis di sua spontanea volontà si è sottoposto a una perizia psichiatrica che ha dimostrato la sua perfetta salute e stabilità psicofisica.
Pedro Regis vive in filiale obbedienza al Vescovo e ne segue ogni indicazione e suggerimento, in piena comunione con la Chiesa. Con l'autorizzazione del Vescovo, Pedro svolge una missione di catechesi, evangelizzazione e testimonianza cristiano-cattolica in tutto il Brasile e anche all'estero e oltreoceano.
La formazione di Pedro Regis, nato in una famiglia di umili contadini e profondamente cattolica, è avvenuta in Chiesa, pregando e meditando la Parola di Dio ogni giorno, e imparando le verità di fede del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quando Nostra Signora gli apparve, trovò in lui un cuore puro.
La Chiesa Cattolica, rappresentata dal Vescovo e dalla Commissione diocesana, raccolgono e studiano i messaggi e le profezie che Nostra Signora ha comunicato nel corso degli anni. Se in essi fossero state trovate eresie o errori teologici, ci sarebbe stato immediatamente un pronunciamento negativo. Ma attualmente essi sono tutti perfettamente in linea con il Magistero della Chiesa. Molte profezie inoltre si sono già compiute, e anche questo è un fatto che viene registrato e valutato con un certo peso.
Presso il "Santuario" di Nostra Signora ad Anguera si raccolgono migliaia di fedeli per pregare, ed è consentita la celebrazione della S.Messa.
All'ultima Festa in onore di Nostra Signora era presente anche il Vescovo Dom.Zanoni, anche se questo non rappresenta ancora un'approvazione ufficiale, ma certamente la stima verso Pedro e l'affetto e la vicinanza pastorale per tutti coloro che amano Nostra Signora e si affidano alla sua intercessione.
Chi ama Nostra Signora di Anguera, cammina nella Chiesa, con la Chiesa e in obbedienza alla Chiesa Cattolica.
Mentre preghiamo e ascoltiamo gli Appelli di Nostra Signora, restiamo umilmente sottomessi al giudizio del Vescovo,
attendendo con fiducia il suo pronunciamento.



III. Lo Spirito Santo, interprete della Scrittura
114 3. Essere attenti “all'analogia della fede” [Cf  Rm 12,6 ]. Per “analogia della fede” intendiamo la coesione delle verità della fede tra loro e nella totalità del progetto della Rivelazione.
Rm 15:6 perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
Paragrafo 2 LA CHIESA - POPOLO DI DIO, CORPO DI CRISTO, TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO
786 Il Popolo di Dio partecipa infine alla funzione regale di Cristo. Cristo esercita la sua regalità attirando a sé tutti gli uomini mediante la sua Morte e la sua Risurrezione [Cf  Gv 12,32 ]. Cristo, Re e Signore dell'universo, si è fatto il servo di tutti, non essendo “venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” ( Mt 20,28). Per il cristiano “regnare” è “servire” Cristo, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 36] soprattutto “nei poveri e nei sofferenti”, nei quali la Chiesa riconosce “l'immagine del suo Fondatore, povero e sofferente” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 8]. Il Popolo di Dio realizza la sua “dignità regale” vivendo conformemente a questa vocazione di servire con Cristo.
Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono dignità regale per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo sono consacrati sacerdoti. Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, perché tutti i cristiani, rivestiti di un carisma spirituale e usando della loro ragione, si riconoscono membra di questa stirpe regale e partecipi della funzione sacerdotale. Non è forse funzione regale il fatto che un'anima governi il suo corpo in sottomissione a Dio? Non è forse funzione sacerdotale consacrare al Signore una coscienza pura e offrirgli sull'altare del proprio cuore i sacrifici immacolati del nostro culto? [San Leone Magno, Sermones, 4, 1: PL 54, 149]


Sui messaggi profetici di Anguera, si precisa quanto segue: l’ accostamento a profezie tratte da versetti della bibbia, profezie di santi e beati, di qualsiasi veggente passato e presente, riportate nel seguente blog:http://nostrasignoradianguera.blogspot.it/ e nella seguente pagina Facebook: https://www.facebook.com/Nostra-Signora-di-Anguera-appelli…/ , e twitter: https://twitter.com/angueramessaggi e la successiva personale elaborazione delle stesse accostate ad eventi storici, fatti presenti o personaggi pubblici, rappresentano la mia unica e personale interpretazione, e non rispecchiano né la posizione corrente del Magistero della chiesa cattolica, né la posizione del veggente delle apparizioni della Madonna di Anguera, Pedro Regis. Ogni interpretazione legata ai messaggi di Anguera è una mia personale opinione. 




Il webmaster Massimiliano Bruno




L'uomo vivente è gloria di Dio;


vita dell'uomo è la visione di Dio
Dal «Trattato contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo
(Lib. IV, 20, 5-7; SC 100, 640-642. 644-648)


FONTE DI LEGITTIMITA' PER LA DIFFUSIONE DI TUTTI I MESSAGGI DELLA MADONNA DI ANGUERA PER TUTTI I SITI WEB NON RICONOSCIUTI COME AFFILIATI DAL SITO UFFICIALE BRASILIANO DI PEDRO REGIS, PERTANTO RISULTANO SITI INDIPENDENTI MA LEGITTIMI. Massimiliano Bruno
IN QUESTO MOMENTO VI BENEDICO E CHIEDO CHE DIO VI DIA LA FORZA E IL CORAGGIO PER ACCETTARE LA MISSIONE CHE VI HO DATO. BENEDICO PURE I VOSTRI PROGETTI, I PROGETTI CHE AVETE SVILUPPATO PER RENDERE NOTI I MIEI MESSAGGI. 
1.238 - 8 marzo 1997
CARI FIGLI, VOGLIO CHE TUTTI I MIEI POVERI FIGLI CONOSCANO I MIEI MESSAGGI. NON STATE CON LE MANI IN MANO. DITE A TUTTI QUELLO CHE VI HO TRASMESSO DURANTE QUESTI ANNI. Vi ho dato così tanti messaggi e voi volete ancora sapere come diffonderli o che cosa significa che dovreste portarli al mondo. SAPPIATE CHE DESIDERO LA VOSTRA UNIONE. Siate sempre pronti con il vostro sì alla mia chiamata. PROSEGUITE CON LA VOSTRA IDEA DI DIFFONDERE I MIEI APPELLI. AIUTATE IL MIO ELETTO* NELLE SUE NECESSITA’ MATERIALI E SPIRITUALI. Non potete stare con le mani in mano. Fate uno sforzo. Non perdetevi d’animo. Coraggio. Sappiate affrontare le vostre difficoltà con gioia. Avrete sempre delle difficoltà, ma non scoraggiatevi. Io sono con voi. IN QUESTO MOMENTO VI BENEDICO E CHIEDO CHE DIO VI DIA LA FORZA E IL CORAGGIO PER ACCETTARE LA MISSIONE CHE VI HO DATO. BENEDICO PURE I VOSTRI PROGETTI, I PROGETTI CHE AVETE SVILUPPATO PER RENDERE NOTI I MIEI MESSAGGI. Coraggio, figli cari. Io sarò sempre con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. * Eletto = Pedro Regis



  • CRITERIO DI CORRISPONDENZA UNIVOCA - ACCADIMENTO PROFETICO ED EVENTO STORICO.
    Per soddisfare il criterio in oggetto devono verificarsi le seguenti condizioni:
    1)    Messaggi completi di Anguera;
    2)    Termine delle apparizioni della Madonna;
    3)    Compimento di tutte le profezie di Anguera;
    4)    Riconoscimento ufficiale della Chiesa locale.
    Quando saranno soddisfatte le quattro condizioni indicate, avremo una corrispondenza univoca; che ha un solo significato, che ammette una sola interpretazione, senza possibilità di equivoci, tra ogni evento storico e singolo messaggio profetico. Attualmente, nessuna delle quattro condizioni si sono verificate, possiamo solo ricercare corrispondenze tra ogni evento storico e messaggio profetico analizzato. In sintesi le profezie di Anguera, avverate o in fase di svolgimento, rimangono mere ipotesi di lavoro.
    Nel seguente link diretto: http://nostrasignoradianguera.blogspot.com/2014/07/x-messaggi-profetici-della-madonna-di.html  a metà post sono descritti tutti i criteri utilizzati per associare la parte profetica all’ evento storico.
    Perché tutto questo lavoro sulle profezie di Anguera non basta ascoltare e mettere in pratica i messaggi spirituali?
    1)    La Madonna chiede esplicitamente di divulgare i messaggi: Cari figli, il compito che vi ho affidato è grande. Portate al mondo tutti i miei messaggi! Ho bisogno di ciascuno di voi. (n. 1000 - 29/8/1995)
    2)     La Madonna afferma che è necessario che TUTTE le profezie si compiano: Messaggio di Anguera n. 1.511 - 5 dicembre 1998 – E' necessario che tutte le profezie si compiano, ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà.
    3)    La Madonna vuole prepararci agli eventi futuri: 2.476 del 29.01.2005 L’umanità affronterà grandi crisi. Oh uomini, tornate in fretta. Ciò che vi dico non è per spaventarvi, ma perché possiate essere preparati. 165 – 29 aprile 1989  Ascoltate ciò che la vostra Madre celeste sta dicendo, quando ella dolcemente vi ricorda come dovete prepararvi ai gravi avvenimenti che stanno per colpire il mondo. Lasciate che io vi guidi. Molti di voi sono vittime di tentazioni, dubbi e critiche riguardo alle mie apparizioni. Non amareggiate il mio Cuore con le vostre critiche e la vostra mancanza di fede.
    4)    La Madonna parla con il consenso del Figlio: 2.486 - 22.02.2005 Cari figli, ciò che vi dico non è per spaventarvi. Vi parlo perché ho il consenso di mio Figlio Gesù. Ciò che NON POTETE COMPRENDERE ora, lo comprenderete più tardi.
    5)    La Madonna ribadisce che e’ necessario che TUTTI conoscano gli eventi futuri: 2.530 - 01.06.2005 Continenti si muoveranno e la Terra si dividerà in vari pezzi. Chi sarà fedele fino alla fine vivrà per testimoniare l’amore di Dio. NON VOGLIO SPAVENTARVI, MA E’ NECESSARIO CHE VOI CONOSCIATE TUTTO QUESTO. VI CHIEDO DI FARE IN TUTTO LA VOLONTA’ DI DIO. Non scoraggiatevi. Non tiratevi indietro.
    6)    La Madonna rivela profezie sconosciute al mondo ma afferma che dovranno compiersi TUTTE le profezie bibliche: 3.328 – 5 giugno 2010 Ciò che vi ho rivelato qui non l’ho mai rivelato prima in nessuna delle mie apparizioni nel mondo. Solo in questa terra Dio Mi ha permesso di parlarvi degli avvenimenti futuri. Quello che vi trasmetto qui non sarà mai rivelato in nessun altro luogo del mondo. 884 - 6 dicembre 1994 Tutto deve compiersi così come è scritto nelle Sacre Scritture, ma NON SIATE TRISTI. ALLA FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ.


    7)    Infine, la Madonna esorta a non aver paura: 2.578 – 22.09. 2005 SE PREGATE COMPRENDERETE CHE I MIEI APPELLI NON SONO DI PAURA, MA DI AVVISO CHE VI CONDUCE ALLA SPERANZA. CONTINUATE SALDI. COLORO CHE PROGETTANO CONTRO I MIEI PIANI NON OTTERRANNO NULLA. COLORO CHE MI APPARTENGONO SANNO COMPRENDERE LA MIA CHIAMATA.


  • 884 - 6 dicembre 1994 ABBIATE CORAGGIO, FEDE E SPERANZA. TUTTO DEVE COMPIERSI COSI’ COME È SCRITTO NELLE SACRE SCRITTURE, MA NON SIATE TRISTI. ALLA FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ. PREGATE! ASCOLTATE LA MIA VOCE! SE FARETE CIO’ CHE CHIEDO, IL MONDO AVRA’ DI NUOVO LA PACE.
POSIZIONE DELLA MADONNA DI ANGUERA SULLE APPARIZIONI MARIANE
Messaggio di Anguera n 176 – 3 giugno 1989

 Cari figli, l’umanità ha bisogno di accettare e vivere i miei messaggi che ho inviato al mondo tramite i miei eletti, sparsi in diverse regioni del mondo. Oh, figli, pentitevi, chiedete perdono, amate il vostro prossimo, riparate e, soprattutto, ritornate a Dio, che vi attende a braccia aperte. Il mio Cuore è molto offeso dai figli che non accettano i miei messaggi d’amore. Innanzitutto, i miei amati figli chiudono le porte della chiesa. Molti dei miei figli sacerdoti negano l’autenticità delle mie varie manifestazioni in molti luoghi della terra.Nessuno dovrebbe dare giudizi affrettati riguardo la verità delle mie apparizioni. Come ho già detto, deve esserci cautela, ma il modo in cui molti lo fanno non è più cautela, quanto piuttosto interferenza del mio avversario. Vengo in questo mondo non per essere interrogata, ma per essere ascoltata. Vengo in questo luogo per chiedervi di ritornare a Dio, poiché solo in questo modo potete essere salvati.

Fonte traduzione messaggi in italiano:http://www.messaggidianguera.net/


ATTENZIONE!
Leggi questa riflessione prima di proseguire....
La storia delle apparizioni ci insegna che alcune persone, per i più svariati motivi, raccontano di messaggi e fenomeni straordinari che poi vengono smascherati nel corso del tempo. Sicuramente non è facile distinguere la verità dalla menzogna e la stessa Chiesa usa, per ovvi motivi, adottare criteri severissimi per giungere ad un corretto responso. Se un frutto proviene da Dio il tempo non lo lascerà marcire perché è un frutto Eterno, ma se il frutto proviene dal demonio, il re della menzogna, prima o poi esso cadrà dall'albero a cui era attaccato. Questo elenco di apparizioni mariane raggruppa un certo numero di casi ancora sotto esame da parte della Santa Sede e quindi alcune di queste, in un futuro più o meno remoto, potrebbero risultare false apparizioni.
Colui che segue "alla cieca" le apparizioni mariane, salvo le apparizioni accettate dalla Santa Sede, deve comprendere che lo fa a suo rischio e pericolo: il rischio è che l'apparizione si possa poi rivelare falsa ed il pericolo, gravissimo per l'anima, è rappresentato dalla perdita della vera fede in Nostro Signore Gesù Cristo. Questo discorso è indirizzato soprattutto alle apparizioni degli ultimi anni.
Le apparizioni che, invece, hanno dato vita ad un Santuario, ad una Chiesa, ad una cappella... anche se non sono state esplicitamente accettate dalla Chiesa, hanno comunque l'accettazione implicita della stessa; quindi sono apparizioni sulla cui bontà non vi devono essere dubbi di nessun genere perché la Chiesa ne ha accettato il culto e la diffusione della devozione che ne scaturisce.
La Chiesa non ha sempre bisogno di convalidare un'apparizione, non è importante questo.... ma è importante che da quell'apparizione particolare siano poi fioriti dei frutti buoni. Sono questi frutti che vengono, in pratica, "convalidati" dalla Chiesa e resi "ufficiali".
Anche la presenza di sacerdoti e direttori spirituali presenti alle varie apparizioni oggi ancora in corso, non garantisce assolutamente la bontà dell'apparizione stessa. Anche i sacerdoti possono sbagliare, in buona fede, nell'interpretare i fenomeni mistici. Solo la Santa Sede è infallibile e quindi solo le apparizioni accettate da essa sono degne di essere prese in considerazione.
Lo studio sistematico di un'apparizione mariana per approvarne la veridicità, qualora la Santa Sede abbia constatato le bontà dei frutti da essa derivati, non potrà mai essere effettuata fin quando il fenomeno stesso non sia cessato. Questo atteggiamento della Santa Sede è dettato dalla legittima prudenza che la Chiesa stessa deve avere per evitare errori di sorta nel giudizio dell'apparizione.
L'unica eccezione fra le apparizioni mariane oggi ancora in corso deve essere fatta per le apparizioni di Medjugorje, perché ci troviamo di fronte ad un fenomeno unico nella storia della cristianità. Un fenomeno talmente eccezionale da lasciare esterrefatti per la quantità inimmaginabile di conversioni spirituali ad essa associate.
Anche Giovanni Paolo II, prima di lasciarci per il Paradiso, lasciò intendere che, se egli non fosse stato Papa, sarebbe sicuramente andato a Medjugorje.
Questa mi sembra un'ottima garanzia.


Criteri per valutare le apparizioni

Il 25 febbraio 1978 la Congregazione per la Dottrina della Fede, ha pubblicato le ”Norme della Congregazione per procedere nel Giudizio delle Apparizioni e Rivelazioni Presunte”[17], contenente le regole seguenti:
·         Il vescovo diocesano può iniziare un processo di sua propria iniziativa o su richiesta di un fedele per indagare sui fatti concernenti una presunta apparizione. Il vescovo può astenersi dall'esaminarla a fondo se vuole, specialmente se pensa che dall'evento non deriverà molto.
·         La conferenza episcopale nazionale può intervenire se il vescovo diocesano locale vi si rivolge o se l'evento diventa importante a livello nazionale o almeno a livello di più di una diocesi.
·         Anche la Sede Apostolica (il Vaticano) può intervenire, su richiesta del vescovo locale stesso, o su richiesta di un gruppo di fedeli, o di sua propria iniziativa.
I passi nell'indagine sono ordinati nel modo seguente: una valutazione iniziale dei fatti dell'evento presunto, basata sia su criteri positivi che negativi:
Criteri positivi
1.    Certezza morale (la certezza richiesta per agire moralmente in una situazione di dubbio) o almeno grande probabilità riguardo all'esistenza di una rivelazione privata alla fine di una seria indagine del caso.
2.    Valutazione delle qualità personali della persona in questione (equilibrio mentale, onestà, vita morale, sincerità, obbedienza all'autorità della Chiesa, buona volontà nel praticare la fede in modo normale, ecc.).
3.    Valutazione del contenuto delle rivelazioni stesse (cioè non sono in disaccordo con la fede e la morale della Chiesa, e sono libere da errori teologici).
4.    La rivelazione porta sana devozione e frutti spirituali nelle vite delle persone (maggiori preghiere, maggior numero di conversioni di cuori, opere di carità che ne risultano, ecc.).
Criteri negativi
1.    Errori evidenti riguardo ai fatti.
2.    Errori dottrinali attribuiti a Dio, alla Santa Vergine Maria o allo Spirito Santo riguardo al modo in cui essi si manifestano.
3.    Qualsiasi tentativo di guadagno finanziario in relazione all'evento supposto.
4.    Azioni gravemente immorali commesse dalla persona o da quelli che erano insieme alla persona al momento dell'evento.
5.    Disordini psicologici o inclinazioni ad essi da parte della persona o delle persone che erano con essa.
Dopo questa indagine iniziale, se l'avvenimento risponde ai criteri positivi e negativi, si può concedere un iniziale permesso precauzionale che praticamente stabilisce quanto segue: “per il momento, non c'è motivo di opporsi a ciò”. Questo permette la partecipazione pubblica nella devozione alla presunta apparizione.


Alla fine, occorre dare un giudizio ed una deliberazione definitiva, con l'approvazione o la condanna dell'evento.





PREMESSA

Apparizioni e rivelazioni: scopi e significato, discernimento, atteggiamento e responsabilità dei fedeli


Rivelazione pubblica e rivelazione privata
L'insegnamento della Chiesa distingue fra la " rivelazione pubblica " e le " rivelazioni private ". Fra le due realtà vi è una differenza non solo di grado ma di essenza. Il termine " rivelazione pubblica " designa l'azione rivelativa di Dio destinata a tutta quanta l'umanità, che ha trovato la sua espressione letteraria nelle due parti della Bibbia: l'Antico ed il Nuovo Testamento. Si chiama " rivelazione ", perché in essa Dio si è dato a conoscere progressivamente agli uomini, fino al punto di divenire egli stesso uomo, per attirare a sé e a sé riunire tutto quanto il mondo per mezzo del Figlio incarnato Gesù Cristo. […] In Cristo Dio ha detto tutto, cioè se stesso, e pertanto la rivelazione si è conclusa con la realizzazione del mistero di Cristo, che ha trovato espressione nel Nuovo Testamento. Il Catechismo della Chiesa Cattolica cita, per spiegare questa definitività e completezza della rivelazione, un testo di San Giovanni della Croce: " Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva parola, ci ha detto tutto in una sola volta in questa sola Parola... Infatti quello che un giorno diceva parzialmente ai profeti, l'ha detto tutto nel suo Figlio... Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità " (CCC 65, S. Giovanni della Croce, Salita al Monte Carmelo, II, 22).
Il fatto che l'unica rivelazione di Dio rivolta a tutti i popoli è conclusa con Cristo e con la testimonianza a lui resa nei libri del Nuovo Testamento vincola la Chiesa all'evento unico della storia sacra e alla parola della Bibbia, che garantisce e interpreta questo evento, ma non significa che la Chiesa ora potrebbe guardare solo al passato e sarebbe così condannata ad una sterile ripetizione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice al riguardo: " ... anche se la Rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata; toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli " (n. 66). I due aspetti del vincolo con l'unicità dell'evento e del progresso nella sua comprensione sono molto bene illustrati nei discorsi d'addio del Signore, quando egli congedandosi dice ai discepoli: " Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé... Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà " (Gv 16, 12-14). Da una parte, lo Spirito fa da guida e così dischiude una conoscenza, per portare il peso della quale prima mancava il presupposto […] Il Concilio Vaticano II indica tre vie essenziali, in cui si realizza la guida dello Spirito Santo nella Chiesa e quindi la " crescita della Parola ": essa si compie per mezzo della meditazione e dello studio dei fedeli, per mezzo della profonda intelligenza, che deriva dall'esperienza spirituale e per mezzo della predicazione di coloro " i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma certo di verità " (Dei Verbum, 8).
In questo contesto diviene ora possibile intendere correttamente il concetto di " rivelazione privata ", che si riferisce a tutte le visioni e rivelazioni che si verificano dopo la conclusione del Nuovo Testamento […] Ascoltiamo ancora al riguardo innanzitutto il Catechismo della Chiesa Cattolica: " Lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate "private", alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa... Il loro ruolo non è quello... di "completare" la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica " (n. 67). Vengono chiarite due cose:
1. L'autorità delle rivelazioni private è essenzialmente diversa dall'unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa infatti per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa Dio stesso parla a noi. La fede in Dio e nella sua Parola si distingue da ogni altra fede, fiducia, opinione umana. La certezza che Dio parla mi dà la sicurezza che incontro la verità stessa e così una certezza, che non può verificarsi in nessuna forma umana di conoscenza. E la certezza, sulla quale edifico la mia vita e alla quale mi affido morendo.
2. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché mi rimanda all'unica rivelazione pubblica. Il Cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV, dice al riguardo nel suo trattato classico, divenuto poi normativo sulle beatificazioni e canonizzazioni: " Un assentimento di fede cattolica non è dovuto a rivelazioni approvate in tal modo; non è neppure possibile. Queste rivelazioni domandano piuttosto un assentimento di fede umana conforme alle regole della prudenza, che ce le presenta come probabili e piamente credibili ". Il teologo fiammingo E. Dhanis, eminente conoscitore di questa materia, afferma sinteticamente che l'approvazione ecclesiale di una rivelazione privata contiene tre elementi: il messaggio relativo non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione […] Un tale messaggio può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. E un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso.
Il criterio per la verità ed il valore di una rivelazione privata è pertanto il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da lui, quando essa si rende autonoma o addirittura si fa passare come un altro e migliore disegno di salvezza, più importante del Vangelo, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all'interno del Vangelo e non fuori di esso. Ciò non esclude che una rivelazione privata ponga nuovi accenti, faccia emergere nuove forme di pietà o ne approfondisca e ne estenda di antiche. Ma in tutto questo deve comunque trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza. […] La più antica lettera di San Paolo che ci è stata conservata, forse il più antico scritto in assoluto del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi, mi sembra offrire un'indicazione. L'apostolo qui dice: " Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono " (5, 19-21). In ogni tempo è dato alla Chiesa il carisma della profezia, che deve essere esaminato, ma che anche non può essere disprezzato. Al riguardo occorre tener presente che la profezia nel senso della Bibbia non significa predire il futuro, ma spiegare la volontà di Dio per il presente e quindi mostrare la retta via verso il futuro. Colui che predice l'avvenire viene incontro alla curiosità della ragione, che desidera squarciare il velo del futuro; il profeta viene incontro alla cecità della volontà e del pensiero e chiarisce la volontà di Dio come esigenza ed indicazione per il presente. L'importanza della predizione del futuro in questo caso è secondaria. Essenziale è l'attualizzazione dell'unica rivelazione, che mi riguarda profondamente: la parola profetica è avvertimento o anche consolazione o entrambe insieme. In questo senso si può collegare il carisma della profezia con la categoria dei " segni del tempo ", che è stata rimessa in luce dal Vaticano II: " ... Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? " (Lc 12, 56). Per " segni del tempo " in questa parola di Gesù si deve intendere il suo proprio cammino, egli stesso. Interpretare i segni del tempo alla luce della fede significa riconoscere la presenza di Cristo in ogni tempo. Nelle rivelazioni private riconosciute dalla Chiesa […] si tratta di questo: aiutarci a comprendere i segni del tempo ed a trovare per essi la giusta risposta nella fede. [1]

La visione
[…]
L'antropologia teologica distingue in questo ambito tre forme di percezione o " visione ": la visione con i sensi, quindi la percezione esterna corporea, la percezione interiore e la visione spirituale (visio sensibilis - imaginativa - intellectualis). E chiaro che nelle visioni di Lourdes, Fatima, ecc. non si tratta della normale percezione esterna dei sensi: le immagini e le figure, che vengono vedute, non si trovano esteriormente nello spazio, come vi si trovano ad esempio un albero o una casa. Ciò è del tutto evidente, ad esempio, per quanto riguarda la visione dell'inferno […] di Fatima […] ma si può dimostrare molto facilmente anche per le altre visioni, soprattutto perché non tutti i presenti le vedevano, ma di fatto solo i " veggenti ". Così pure è evidente che non si tratta di una " visione " intellettuale senza immagini, come essa si trova negli alti gradi della mistica. Quindi si tratta della categoria di mezzo, la percezione interiore, che certamente ha per il veggente una forza di presenza, che per lui equivale alla manifestazione esterna sensibile.
Vedere interiormente non significa che si tratta di fantasia, che sarebbe solo un'espressione dell'immaginazione soggettiva. Piuttosto significa che l'anima viene sfiorata dal tocco di qualcosa di reale anche se sovrasensibile e viene resa capace di vedere il non sensibile, il non visibile ai sensi — una visione con i " sensi interni ". Si tratta di veri " oggetti ", che toccano l'anima, sebbene essi non appartengano al nostro abituale mondo sensibile. Per questo si esige una vigilanza interiore del cuore, che per lo più non c'è a motivo della forte pressione delle realtà esterne e delle immagini e pensieri che riempiono l'anima. La persona viene condotta al di là della pura esteriorità e dimensioni più profonde della realtà la toccano, le si rendono visibili. Forse si può così comprendere perché proprio i bambini siano i destinatari preferiti di tali apparizioni: l'anima è ancora poco alterata, la sua capacità interiore di percezione è ancora poco deteriorata. " Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai ricevuto lode ", risponde Gesù con una frase del Salmo 8 (v. 3) alla critica dei Sommi Sacerdoti e degli anziani, che trovavano inopportuno il grido di osanna dei bambini (Mt 21, 16).
La " visione interiore " non è fantasia, ma una vera e propria maniera di verificare, abbiamo detto. Ma comporta anche limitazioni. Già nella visione esteriore è sempre coinvolto anche il fattore soggettivo: non vediamo l'oggetto puro, ma esso giunge a noi attraverso il filtro dei nostri sensi, che devono compiere un processo di traduzione. Ciò è ancora più evidente nella visione interiore, soprattutto allorché si tratta di realtà, che oltrepassano in se stesse il nostro orizzonte. Il soggetto, il veggente, è coinvolto in modo ancora più forte. Egli vede con le sue possibilità concrete, con le modalità a lui accessibili di rappresentazione e di conoscenza. Nella visione interiore si tratta in modo ancora più ampio che in quella esteriore di un processo di traduzione, così che il soggetto è essenzialmente compartecipe del formarsi, come immagine, di ciò che appare. L'immagine può arrivare solo secondo le sue misure e le sue possibilità. Tali visioni pertanto non sono mai semplici " fotografie " dell'aldilà, ma portano in sé anche le possibilità ed i limiti del soggetto che percepisce.
Ciò lo si può mostrare in tutte le grandi visioni dei santi; […] Le immagini da essi delineate non sono affatto semplice espressione della loro fantasia, ma frutto di una reale percezione di origine superiore ed interiore, ma non sono neppure da immaginare come se per un attimo il velo dell'aldilà venisse tolto ed il cielo nella sua pura essenzialità apparisse, così come un giorno noi speriamo di vederlo nella definitiva unione con Dio. Le immagini sono piuttosto, per così dire, una sintesi dell'impulso proveniente dall'Alto e delle possibilità per questo disponibili del soggetto che percepisce, cioè dei bambini. Per questo motivo il linguaggio immaginifico di queste visioni è un linguaggio simbolico. […] Questo addensamento di tempi e spazi in un'unica immagine è tipica per tali visioni, che per lo più possono essere decifrate solo a posteriori. Non ogni elemento visivo deve, al riguardo, avere un concreto senso storico. Conta la visione come insieme, e a partire dall'insieme delle immagini devono essere compresi i particolari. Quale sia il centro di un'immagine, si svela ultimamente a partire da ciò che è il centro della " profezia " cristiana in assoluto: il centro è là dove la visione diviene appello e guida verso la volontà di Dio. [1]

La rivelazione privata
La prova dell’autenticità di una rivelazione privata è sempre la sua concordanza con la rivelazione pubblica che fa parte del deposito di fede della Chiesa Cattolica. Per esempio, presunte rivelazioni che si propongono di migliorare, correggere o soppiantare la Rivelazione Pubblica vengono rifiutate dalla Chiesa in quanto ritenute non autentiche.
Tuttavia la Chiesa ha riconosciuto alcune rivelazioni private, ritenendole credibili; sono quelle qualificate come "constat de supernaturalitate". Tali rivelazioni non possono correggere o aggiungere nulla alla Rivelazione pubblica, tuttavia possono contribuire ad una più profonda comprensione della fede, dando vita a nuovi filoni di investigazione teologica o richiamando profeticamente l’umanità a vivere il Vangelo (come avvenne a Fatima).
Nessuna rivelazione privata può essere ritenuta necessaria per la salvezza, sebbene i suoi contenuti possono ovviamente coincidere con ciò che, dalle Scritture e dalla Tradizione, si sa essere necessario per la salvezza. La persona che crede negli insegnamenti del Magistero, utilizza devotamente i mezzi sacramentali di santificazione e preghiera e rimane in comunione con il Papa e i vescovi, sta già usando i mezzi necessari per la salvezza. Una rivelazione privata può richiamare gli individui ostinati, accresce la devozione di una persona che è già di per sé devota, incoraggiare la preghiera e la penitenza a favore degli altri, ma per la fede cattolica, non può sostituire i sacramenti e la comunione gerarchica con il Papa e i vescovi.
L’accettazione da parte dei fedeli di una rivelazione privata approvata dalla Chiesa (intesa come Santa Sede, in quanto solo i suoi atti hanno un valore universale) non si fonda sulla garanzia della Fede o sul carisma dell’infallibilità, ma sulla credibilità dell’evidenza dei fatti che si appella alla ragione. Il consenso da parte dei fedeli non è soprannaturale ma è piuttosto il consenso naturale che l’intelletto attribuisce a fatti che giudica essere veri.
Così, le rivelazioni private approvate dalla Chiesa possono essere accettate dai fedeli e possono essere di grande beneficio per essi. Tuttavia i fedeli non sono obbligati a crederci. Come afferma Papa Benedetto XIV, è possibile rifiutare o accettare tali rivelazioni a patto che lo si faccia per valide ragioni e con la dovuta modestia.
Le rivelazioni private approvate possono provenire da due fonti. La prima è il misticismo dei servi di Dio che sono stati proposti per la canonizzazione. Quando la diocesi che ha avviato la causa, conclude la sua investigazione e inoltra la documentazione a Roma, la Congregazione per le Cause dei Santi intraprende il proprio studio sulla vita della persona in questione.
Se la Congregazione determina che la persona ha condotto una vita di virtù eroiche, la sua decisione necessariamente include il giudizio che i suoi scritti, compresi eventualmente quelli di natura mistica, non sono contrari alla fede e alla morale. Se il Santo Padre è d’accordo, la persona viene dichiarata Venerabile. La successiva canonizzazione (generalmente considerata un atto dell’infallibilità papale), non può che accrescere la credibilità degli scritti di quella persona e la considerazione che i cattolici dovrebbero avere per essi.
Il secondo tipo di rivelazioni private proviene dalle apparizioni. Se le apparizioni qualificate a livello diocesano "constat de supernaturalitate" ricevono l’approvazione della Santa Sede attraverso un giudizio favorevole, il favore espresso dal Papa nei riguardi dei siti delle apparizioni, l’approvazione di una festa liturgica, la canonizzazione del veggente o altri chiari segni di approvazione, allora anche in questo caso ci può essere un’accettazione da parte dei fedeli delle rivelazioni, basata però solo sulla fede umana e secondo le regole di prudenza necessarie in questi casi.
Poiché la maggior parte delle rivelazioni private e delle presunte apparizioni non hanno ottenuto un pronunciamento ufficiale della Santa Sede, i fedeli spesso si trovano da soli a dover giudicare se esse siano credibili.
Se la persona (vivente o deceduta che sia) ha una reputazione di santità (come per esempio nel caso di Padre Pio) allora chiaramente ogni sua rivelazione mistica avrà già una considerevole credibilità, ancor prima che ci sia stato un pronunciamento formale da parte della Chiesa. La testimonianza di sacerdoti, specialmente quella dei direttori spirituali della persona in questione, è un elemento chiave nel determinarne la credibilità. Tuttavia anche qui bisogna mantenere una certa prudenza.
Il direttore spirituale deve essere competente in teologia mistica, credibile come persona e con una buona reputazione nella Chiesa. Tanti falsi mistici sono riusciti ad ingannare direttori spirituali che erano alquanto sprovveduti, molto anziani o che non avevano una sufficiente competenza. Come regola, un vescovo, non appena gli viene sottoposto il caso del presunto mistico, dovrebbe assegnargli un direttore esperto, in maniera tale da garantire un’adeguata valutazione.
Nel caso delle apparizioni, esse spesso capitano a individui di cui non si sa molto. La credibilità di queste apparizioni inizialmente può risiedere nell’atteggiamento del clero locale e dalle esperienze personali di chi ha assistito ai fenomeni. Possono esserci o non esserci fenomeni apparentemente fuori dall’ordinario. Il messaggio può risultare o non risultare concordante con gli insegnamenti della Chiesa. La persona o le persone possono avere o non avere un direttore spirituale. Ed infine esse possono essere o non essere state investigate dal vescovo locale per stabilirne la credibilità. Alla fine i fedeli si trovano da soli a destreggiarsi in uno mare di informazioni che finisce per lasciarli dubbiosi e perplessi. Se il messaggio è ortodosso, il veggente(i) ha una buona reputazione, il clero è favorevole, i segni sono positivi, per i fedeli è possibile dare un prudente giudizio sulla sua credibilità, persino se manca un’investigazione ufficiale.
Certamente coloro che erano presenti alle apparizioni di Lourdes e Fatima, così come quelli che ci hanno creduto prima che la Chiesa le approvasse, hanno dovuto dare questo giudizio. Tuttavia i fedeli hanno il massimo beneficio dal giudizio del vescovo della diocesi in cui l’apparizione ha luogo. Egli ha l’autorità per costituire una commissione di esperti in campo scientifico e teologico per giudicare il caso, ma anche la grazia della vocazione per realizzare questo servizio pastorale. Sebbene la sua decisione non sia infallibile, si presume che sia corretta e pertanto dovrebbe ricevere la rispettosa adesione dei fedeli.
Pertanto tali decisioni dovrebbero essere, nella generalità dei casi, decisive nel giudizio prudenziale dei fedeli. Dovrebbero esserci ragioni teologiche molto importanti e fondate (non sensazioni o il semplice fatto di non essere d’accordo con i contenuti delle presunte apparizioni) per trovare dei difetti in tali decisioni.

Criteri di discernimento
Quando il vescovo decide di indagare su presunte apparizioni o rivelazioni, nomina una commissione. La commissione dovrà interrogare i veggenti, sentire i testimoni, visitare il sito su cui si sono verificati gli eventi.
E’ importante assicurarsi sulle condizioni psichiche e intellettuali e sulle qualità morali del soggetto(i) che afferma di aver assistito alle apparizioni. Questo deve essere sano di mente, onesto, sincero, e con una condotta irreprensibile, obbediente alle autorità ecclesiastiche, capace di ritornare alle normali pratiche della fede (partecipare al culto comunitario, ricevere i sacramenti).
I contenuti delle rivelazioni devono essere teologicamente e moralmente accettabili e non devono contenere errori.
Vanno valutati anche i frutti spirituali permanenti e gli effetti positivi che il fenomeno ha sulle persone dal punto di vista della fede: conversioni, devozione popolare attraverso pellegrinaggi e iniziative religiose, ecc..

Il vescovo può prendere tre tipi di decisioni:
1.  constat de supernaturalitate (il caso è di origine soprannaturale);
2.  constat de non supernaturalitate (il caso non è di origine soprannaturale);
3.  non constat de supernaturalitate (non è possibile stabilire se il caso è di origine soprannaturale).
1. Constat de supernaturalitate. Se una presunta apparizione viene giudicata soprannaturale, significa che sono stati riscontrati i segni o la prova che essa è un autentico intervento miracoloso del Cielo. Questo giudizio è possibile solo quando sussistono: evidenza di fenomeni soprannaturali, validità dottrinale, integrità morale, salute mentale, sana devozione e frutti spirituali permanenti fra i fedeli.
Secondo gli insegnamenti della Chiesa, la maggior parte dei fenomeni di carattere mistico (visioni, apparizioni, locuzioni, estasi, conoscenza mistica, ecc.) sono determinati da angeli che agiscono per conto di Dio. La presenza di tali fenomeni non costituisce però una prova inequivocabile del loro carattere soprannaturale. Ciascuna delle apparizioni approvate dalla Chiesa possiede tali chiari segni, dalle guarigioni istantanee e scientificamente inspiegabili di Lourdes ai prodigi del 13 ottobre 1917 a Fatima, ma anche gli altri segni di autenticità sopra elencati.
2. Constat de non supernaturalitate. Se una presunta apparizione viene giudicata non soprannaturale, ciò può voler dire sia che essa non è miracolosa, sia che mancano segni sufficienti a qualificarla come miracolosa. Rivelazioni private che, per esempio, sono pericolose dal punto di vista dottrinale o che manifestano ostilità verso la legittima autorità, non possono provenire da Dio. Potrebbero persino essere di origine demoniaca, specialmente se sono accompagnate da segni straordinari. Il diavolo per ingannare i fedeli è capace di mischiare verità e bugie, confondendoli con segni e prodigi al fine di dare credibilità al suo messaggio. Il suo scopo è quello di allontanarli dalla Chiesa, facendogli credere cose che sono contrarie al deposito della fede o inducendoli ad agire in disprezzo dell’autorità della Chiesa. Un atteggiamento di superbia e di condanna nei confronti della Chiesa, è un chiaro segno della sua presenza.
Una presunta rivelazione può anche essere soltanto una pia meditazione, concordante con la fede e la morale, ma senza alcuna prova che si tratti di qualcosa di più di un prodotto della mente umana. Questo non vuole dire necessariamente che ci sia una frode, spesso si tratta soltanto del frutto di una fervida immaginazione.
E infine può accadere che nella rivelazione possano esserci sia una valida base dottrinale che fenomeni inspiegabili, ma essi non sono giudicati sufficienti a dimostrarne il carattere soprannaturale. In quest’ultimo caso esiste la possibilità di una futura revisione.
3. Non constat de supernaturalitate. Può non essere evidente il fatto che una presunta apparizione sia autentica. In questo caso il giudizio rimane completamente aperto a possibili futuri sviluppi, in attesa che col tempo possano intervenire dei fatti o emergere delle prove che dimostrino in maniera incontrovertibile il carattere soprannaturale degli eventi in questione.

La responsabilità dei fedeli
La prima responsabilità del fedele è quella di essere fermo nella sua fede, nella pratica dei sacramenti e nella comunione con il Papa e con i vescovi. Qualsiasi cattolico che rivolge tutta la sua attenzione alle rivelazioni private a scapito delle Sacre Scritture, degli insegnamenti della Chiesa (specialmente il Catechismo), della pratica sacramentale, della preghiera e ovviamente della fedeltà all’autorità della Chiesa, è in errore.
Un’attenzione predominante o addirittura esclusiva verso le rivelazioni e le profezie (specialmente quelle di carattere apocalittico), non solo non è utile ma produce una spiritualità non equilibrata. Qualora la Chiesa dovesse condannare le presunte rivelazioni nelle quali la persona ha riposto tutta la propria fede e questa persona dovessero ritrovarsi a credere più in queste che nell’autorità soprannaturale della Chiesa, satana avrà ottenuto la sua vittoria.
La seconda responsabilità è quella di prendere in considerazione innanzitutto quelle rivelazioni e apparizioni approvate dalla Chiesa. All’interno di una pratica equilibrata della fede, i contenuti edificanti delle rivelazioni private approvate possono dar vita a una maggiore devozione e fedeltà al Vangelo. Dio, in particolari epoche, ha scelto di dare consiglio alla Chiesa attraverso questi mezzi, e sarebbe imprudente da parte nostra ignorare quei fatti che possono essere credibilmente considerati come un Suo intervento profetico nella vita della Sua Chiesa.
Il Concilio Vaticano II ci esorta a discernere lo Spirito nel caso di grazie straordinarie, il che significa assoggettarle a tutte le possibili indagini teologiche e umane per appurarne la credibilità.
Ovviamente, il giudizio del vescovo locale è un elemento chiave per tale discernimento. Purtroppo, abbastanza spesso ai fedeli si trovano a dover fare essi stessi questa valutazione, affidandosi alle testimonianze sugli eventi, al giudizio di sacerdoti e al buon senso. Bisogna sempre considerare che per quanto credibili e accettabili tali rivelazioni possano apparire, Dio non chiederebbe mai a qualcuno di separarsi dalla fede e dalla disciplina dovute alla Chiesa, per seguirle.
I fedeli devono obbedire ai loro vescovi quando essi agiscono come rappresentanti di Cristo (canone 212), ossia quando stabiliscono, in qualità di pastori di una particolare chiesa, una disciplina vincolante. Questa obbedienza dovuta ai vescovi è intesa a promuovere il bene comune.
Pertanto, le disposizioni disciplinari che il vescovo emana riguardo alle apparizioni e al loro sito dovrebbero essere osservate fedelmente. Nessun cattolico dovrebbe mai violare le norme pratiche stabilite dal vescovo locale riguardo ad una presunta apparizione, anche nel caso in cui esso sia in disaccordo, a livello intellettuale, con le conclusioni del vescovo. Tale disobbedienza costituirebbe un peccato e se caratterizzasse l’atteggiamento dei sostenitori della presunta apparizione, sarebbe un segno della sua non autenticità poiché mostrerebbe di produrre cattivi frutti spirituali.

Diffusione
Nel 1966, Papa Paolo VI abolì i canoni 1399 e 2318 del Codice Canonico del 1917. Questi articoli proibivano la pubblicazione di libri e opuscoli che riguardavano nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie e miracoli. Tali divieti alla pubblicazione non figurano neanche nel nuovo Codice del 1983, pertanto oggi è consentito divulgare documenti su presunte apparizioni e rivelazioni senza che questi debbano essere sottoposti preventivamente al giudizio della Chiesa.
E’ bene precisare però, che tale divieto continua ad essere valido per tutte quelle apparizioni e rivelazioni che sono state condannate dalla Chiesa o che comunque hanno dei contenuti contrari alla fede e alla morale cattolica. In queste situazioni i fedeli sono tenuti a non diffondere informazioni o messaggi che abbiano attinenza con questi casi.




[1] "Commento teologico alla terza parte del segreto di Fatima" del Card. Joseph Ratzinger
Altri riferimenti:
"Apparitions/Private Revelations" di Colin B. Donovan, STL (EWTN);
"Discerning the Miraculous: Norms for Judging Apparitions and Private Revelations" di Frederick Jelly, O.P. (1993);
"Canonical Considerations regarding Alleged Apparitions" di Don Michael Smith Foster, JCD (1995).